stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 690

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Enna, Messina e Siracusa.

nascondi
vigente al 13/05/2026
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal:  24-7-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini;
Visto, per la provincia di Enna, il contratto collettivo integrativo 27 aprile 1960, e relativa tabella, stipulato tra il Gruppo Provinciale Costruttori Edili ed Affini e la F.I.L.L.E.A., la F.I.L.C.A., il Sindacato Provinciale Edili ed Affini - U.I.L. -, il Sindacato Provinciale Edili - C.I.S.N.A.L. -;
Visto, per la provincia di Messina, il contratto collettivo integrativo 30 dicembre 1959, stipulato tra il Gruppo Provinciale Costruttori Edili della Associazione Provinciale degli Industriali e il Sindacato Provinciale Edile della F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale della F.I.L.C.A. - C.I.S.L.: al quale ha aderito, in data 11 febbraio 1960, il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Edilizia ed Affini - C.I.S.N.A.L. -;
Visti, per la provincia di Siracusa:
- il contratto collettivo integrativo 19 dicembre 1959, e relativa tabella, stipulato tra il Collegio Provinciale dei Costruttori Edili e la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A. -, la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni ed Affini - F.I.L.C.A. -, la Federazione Provinciale Edili ed Affini - F.E.N.E.A. -;
- l'accordo collettivo 3 agosto 1960, concernente la istituzione di particolari provvidenze per gli operai edili ed affini; l'atto costitutivo 3 agosto 1960, e relativo statuto, concernente l'Ente "Scuola Edile Siracusana", allegati al predetto contratto collettivo integrativo 19 dicembre 1959;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Enna in data 30 luglio 1961, n. 14 della provincia di Messina, in data 10 aprile 1961, n. 9 della provincia di Siracusa, in data 16 settembre 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività, edili ed affini per le quali sono stati stipulati, relativamente agli operai:
- per la provincia di Enna, il contratto collettivo integrativo 27 aprile 1960;
- per la provincia di Messina, il contratto collettivo integrativo 30 dicembre 1959;
- per la provincia di Siracusa, il contratto collettivo integrativo 19 dicembre 1959; l'accordo collettivo 3 agosto 1960, relativo alla istituzione di particolari provvidenze, l'atto costitutivo 3 agosto 1960, e relativo statuto, dell'Ente Scuola Edile Siracusana, allegati al suddetto contratto integrativo 19 dicembre 1959;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purché con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti delle imprese edili ed affini delle province di Enna, Messina e Siracusa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962

Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 121. - VILLA