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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 679

Norme sul trattamento economico e normativo per gli Impiegati tecnici e amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Varese.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  22-7-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista, la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega, il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 21 ottobre 1958, per gli impiegati di aziende agricole e forestali;
Visto, per la provincia di Varese, il contratto collettivo integrativo 11 maggio 1960, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e l'Associazione Provinciale Dirigenti ed impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 15 della provincia di Varese, in data 6 settembre 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Varese, il contratto collettivo integrativo 11 maggio 1960, relativo agli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle Aziende agricole e forestali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purché con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati tecnici e amministrativi dipendenti dalle imprese agricole e forestali della provincia di Varese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1962.

Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 26. - VILLA