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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 632

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle Imprese esercenti le lavorazioni meccaniche in agricoltura per conto terzi nella provincia di Modena.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  20-7-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Modena, il contratto collettivo 21 giugno 1960, e relativa tabella, per gli addetti alle lavorazioni meccaniche in agricoltura per conto terzi, stipulato tra l'Associazione Provinciale Trebbiatori e Motoaratori e la Confederterra Provinciale - Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli -, la Federazione Provinciale delle Cooperative, l'Unione Sindacale Provinciale, l'Unione italiana del Lavoro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 43 della provincia di Modena, in data 20 luglio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per i quali è stato stipulato, per la provincia di Modena il contratto collettivo 21 giugno 1960, relativo agli addetti alle lavorazioni meccaniche in agricoltura per conto terzi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, connesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo qui stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti le lavorazioni meccaniche in agricoltura per conto terzi nella provincia di Modena.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1962

Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 54. - VILLA