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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 610

Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori dipendenti da laboratori di pasticceria della provincia di Trento.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  19-7-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, per il personale dipendente da aziende commerciali;
Visto l'accordo nazionale 15 maggio 1959, per l'estensione del trattamento delle festività nazionali ed infrasettimanali al personale dipendente da laboratori di pasticceria, da alberghi diurni, da stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali;
Visti l'accordo nazionale 11 ottobre 1957 ed il protocollo aggiuntivo 19 maggio 1958, relativi all'applicazione della scala mobile al settore dei pubblici esercizi;
Visto, per la provincia di Trento, l'accordo collettivo 16 ottobre 1958, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e il Sindacato Provinciale Lavoratori Pasticceri;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 8 della provincia di Trento, in data 31 luglio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della, previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia, di Trento, lo accordo collettivo 16 ottobre 1953, relativo ai lavoratori dipendenti da laboratori di pasticceria, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purché compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della, categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti da, laboratori di pasticceria della provincia di Trento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962

Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 134. - VILLA