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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 563

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti barbieri, parrucchieri per signora e misti, della provincia di Firenze, e del lavoranti barbieri e parrucchieri della città di Pistoia, del mandamento di Prato e del comune di Carrara.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  13-7-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini;
Visti, per la provincia di Firenze:
- l'accordo collettivo 5 settembre 1947, per i lavoranti parrucchieri per signora, stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiani e la Camera Confederale del lavoro - Sindacato Lavoranti Parrucchieri per Signora;
- l'accordo collettivo 7 luglio 1948, per i lavoranti parrucchieri per uomo e misti, stipulato tra la Categoria Parrucchieri da Uomo e Misti e la Camera Confederale del lavoro - Sindacato Lavoranti Parrucchieri;
- l'accordo collettivo integrativo 24 settembre 1948, per i lavoranti parrucchieri per uomo e misti, stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro - Sindacato Lavoranti Barbieri;
- l'accordo collettivo 6 febbraio 1950, e relative tabelle, per i lavoranti parrucchieri per signora, stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiani, l'Artigianato Autonomo Fiorentino e la Camera Confederale del lavoro - Sindacato Provinciale Lavoranti Parrucchieri -, la Federazione italiana del lavoro, l'Unione Sindacati Liberi;
- l'accordo collettivo 17 luglio 1950, per i lavoranti parrucchieri per uomo e misti, stipulato tra il Consiglio Direttivo della Categoria Barbieri, l'Artigianato Autonomo Fiorentino e il Sindacato Lavoranti Parrucchieri, il Sindacato C.I.S.L.;
- l'accordo collettivo 20 aprile 1951, per i lavoranti parrucchieri per uomo, signora e misti, stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiani, l'Artigianato Fiorentino - Unione Autonoma Provinciale e la Federazione Provinciale Lavoratori Commercio Ausiliari e Turismo - C.G.I.L., la Confederazione italiana Sindacati Liberi;
- l'accordo collettivo 21 dicembre 1951, per i lavoranti barbieri e misti;
- l'accordo collettivo 22 novembre 1955, per i lavoranti barbieri, parrucchieri per uomo e misti;
- l'accordo collettivo 9 luglio 1956, per i lavoranti parrucchieri per uomo e misti;
tutti stipulati tra l'Associazione Provinciale Artigiani, l'Artigianato Fiorentino - Unione Autonoma Provinciale e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L.-, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -;
- l'accordo collettivo 5 novembre 1956, per gli apprendisti dipendenti da aziende artigiane di parrucchieri per uomo e misti, stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiani, l'Artigianato Fiorentino - Unione Autonoma Provinciale e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, le Unioni Sindacali Provinciali della C.I.S.L. e della U.I.L.;
Visti, per la città di Firenze e frazioni staccate:
- l'accordo collettivo 30 ottobre 1947, per i lavoranti parrucchieri per uomo e misti, stipulato tra l'Associazione Artigiani e la Camera Confederale del lavoro - Sindacato Lavoranti Parrucchieri;
- l'accordo collettivo 10 novembre 1947, per i lavoranti parrucchieri per uomo e misti, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 30 ottobre 1947;
Visto, per la città di Pistoia, l'accordo collettivo 18 settembre 1951, per i lavoranti barbieri e parrucchieri, stipulato tra il Sindacato Provinciale Artigiano dei Barbieri e Parrucchieri e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -;
Visto, per il mandamento di Prato, l'accordo collettivo integrativo 25 giugno 1956, per i lavoranti barbieri e parrucchieri, stipulato tra l'Artigianato Pratese e i Sindacati Barbieri e Parrucchieri della C.G.I.L. e della C.I.S.L.;
Visti, per il comune di Carrara:
- il contratto collettivo integrativo 26 maggio 1952, per i lavoranti barbieri e parrucchieri per signora, stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiani - Sezione Barbieri e Parrucchieri e la Camera Confederale del Lavoro - Sindacato Lavoranti Barbieri e Parrucchieri;
- l'accordo collettivo 25 marzo 1956, per i lavoranti barbieri e parrucchieri per signora, stipulato tra la Associazione Provinciale Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L., la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, nn. 5 e 6 della provincia di Firenze, in data 15 luglio 1960, n. 1 della provincia di Pistoia, in data 18 giugno 1960, n. 5 della provincia di Massa Carrara, in data 20 luglio 1960, del contratto e degli accordi collettivi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati il contratto e gli accordi collettivi sottoelencati, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi collettivi stessi, annessi al presente decreto, purché compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria:
- per la provincia di Firenze, l'accordo collettivo 5 settembre 1947, relativo ai lavoranti parrucchieri per signora, l'accordo collettivo 7 luglio 1948, relativo ai lavoranti parrucchieri per uomo e misti, l'accordo collettivo integrativo 21 settembre 1948, relativo ai lavoranti parrucchieri per uomo e misti, l'accordo collettivo 6 febbraio 1950, relativo ai lavoranti parrucchieri per signora, l'accordo collettivo 17 luglio 1950, relativo ai lavoranti parrucchieri per uomo e misti, l'accordo collettivo 20 aprile 1951, relativo ai lavoranti parrucchieri per uomo, signora e misti, l'accordo collettivo 21 dicembre 1951, relativo ai lavoranti barbieri e misti, l'accordo collettivo 22 novembre 1955, relativo ai lavoranti barbieri parrucchieri per uomo e misti, l'accordo collettivo 9 luglio 1956, relativo ai lavoranti parrucchieri per uomo e misti, l'accordo collettivo 5 novembre 1956, relativo agli apprendisti dipendenti da aziende artigiane di parrucchieri per uomo e misti;
- per la città di Firenze e frazioni staccate, l'accordo collettivo 30 ottobre 1947, l'accordo collettivo 10 novembre 1947, relativi ai lavoranti parrucchieri per uomo e misti;
- per la città di Pistoia, l'accordo collettivo 18 settembre 1951, relativo ai lavoranti barbieri e parrucchieri;
- per il mandamento di Prato, l'accordo collettivo integrativo 25 giugno 1956, relativo ai lavoranti barbieri e parrucchieri;
- per il comune di Carrara il contratto collettivo integrativo 26 maggio 1952, l'accordo collettivo 25 marzo 1956, relativi ai lavoranti barbieri e parrucchieri per signora.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti barbieri, parrucchieri per signora e misti della provincia di Firenze e di tutti i lavoranti barbieri e parrucchieri della città di Pistoia, del Mandamento di Prato, del comune di Carrara.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962

Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 101. - VILLA