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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1962, n. 559

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  13-7-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1


"Seminario chimico";
"Seminario di scienze biologiche";
"Seminario di scienze geologiche".
Art. 15. - Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è soppresso l'insegnamento di "Diritto coloniale".
Art. 39. - Agli insegnamenti complementari del corso di diploma in statistica sono aggiunti quelli di:
"Controllo statistico delle qualità e statistica industriale";
"Programmazione ed interpretazione statistica degli esperimenti";
"Calcolo numerico e tecnica delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche".
Art. 42. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche è aggiunto quello di "Storia, contemporanea".
Art. 82, relativo al corso di laurea in chimica, è modificato nel senso che l'elenco degli insegnamenti complementari sia per l'indirizzo organico-biologico che per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico è abrogato e sostituito dal seguente:

a) Indirizzo organico-biologico;

1) Chimica organica superiore;
2) Elettrochimica organica con esercitazioni;
3) Chimica organica applicata
4) Chimica nucleare con esercitazioni;
5) Chimica quantistica;
6) Strutturistica chimica;
7) Spettroscopia molecolare;
8) Chimica degli alti polimeri;
9) Chimica bramatologica con esercitazioni;
10) Esercitazioni di tecniche e sintesi speciali organiche;
11) Chimica biologica (corso speciale per chimici);
12) Chimica farmaceutica
13) Farmacologia;
14) Chimica delle fermentazioni;
15) Chimica agraria;
16) Scienza dell'alimentazione;
17) Fisiologia generale (corso speciale per chimici);
18) Microchimica preparativa;
19) Didattica della sperimentazione chimica
20) Chimica delle sostanze organiche naturali;
21) Fotochimica;
22) Complementi di chimica

b) L'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico viene sostituito con i seguenti:

1) Chimica teorica;
2) Chimica inorganica superiore;
3) Elettrochimica;
4) Scienza dei metalli;
5) Geochimica (corso speciale per chimici);
6) Chimica inorganica applicata;
7) Spettroscopia
8) Misure elettriche (corso speciale per chimici)
9) Radiochimica;
10) Chimica fisica dello stato solido;
11) Chimica fisica tecnica;
12) Strumentazione didattica da laboratorio;
13) Chimica colloidale e delle interfasi;
14) Chimica isotopica;
15) Cinetica chimica;
16) Esercitazioni di tecniche e sintesi speciali inorganiche;
17) Chimica dei composti elemento-organici;
18) Cristallochimica inorganica;
19) Chimica macromolecolare;
20) Storia delle teorie chimiche.
Sono inoltre abrogati e sostituiti dal seguente i tre capoversi finali dello stesso articolo:
"La scelta degli insegnamenti complementari è impegnativa, va effettuata all'inizio del triennio di studi di applicazione, deve essere approvata dalla Facoltà e variata soltanto in casi eccezionali, subordinatamente al parere favorevole della Facoltà".
Art. 85, relativo al corso di laurea in chimica industriale, è modificato nel senso che l'elenco degli insegnamenti complementari è abrogato e Sostituito dal seguente:
"1) Chimica organica industriale;
2) Elettrochimica industriale
3) Chimica statistica
4) Chimica analitica applicata;
5) Chimica fisica industriale;
6) Chimica degli idrocarburi naturali e derivati;
7) Chimica nucleare applicata;
8) Chimica delle materie plastiche;
9) Chimica applicata ai materiali da costruzione;
10) Strutturistica roentgenografica, elettronica e neutronica;
11) Spettroscopia applicata;
12) Strumentazione elettrica applicata alla chimica industriale;
13) Elettrotecnica (corso speciale per chimici industriali);
14) Chimica inorganica industriale;
15) Chimica merceologica;
16) Fisiologia ed igiene del lavoro industriale;
17) Storia della chimica;
18) Chimica delle radiazioni;
19) Siderurgia e metallurgia;
20) Chimica delle sostanze coloranti;
21) Batteriologia industriale.
Sono inoltre abrogati e sostituiti dal seguente i due capoversi finali dello stesso articolo:
"La scelta degli insegnamenti complementari è impegnativa e va effettuata all'inizio del triennio di studi di applicazione, deve essere approvata dalla Facoltà e variata soltanto in casi eccezionali subordinatamente al parere favorevole della Facoltà".
Art. 100. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto quello di "Zoogeografia ed ecologia animale".
Art. 109, relativo alle modalità degli esami di laurea è modificato nel senso che il primo capoverso è abrogato e sostituito dai seguenti:
"L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta ed eventualmente di temi orali, l'una e gli altri scelti dal candidato fra le materie di insegnamento di ogni laurea. I temi orali sono due per le lauree in Scienze matematiche, fisiche, matematiche e fisiche, biologiche, geologiche e naturali.
Per la laurea in Scienze geologiche uno dei temi orali da discutere deve riguardare un lavoro di rilevamento geologico, ove questo non faccia già parte integrante della dissertazione.
Per le lauree in Chimica e Chimica industriale ed in Scienze geologiche nello svolgimento e discussione della dissertazione di laurea il relatore è coadiuvato di regola da un correlatore".
Art. 110, relativo agli Istituti della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, è abrogato e sostituito dal seguente:
"Appartengono alla Facoltà i seguenti Istituti:
Istituto ed orto botanico;
Istituto di chimica fisica e di elettrochimica;
Istituto di chimica generale e inorganica e di chimica analitica Istituto di chimica organica e di chimica organica industriale;
Istituto di fisica con annesso osservatorio sismologico;
Istituto di fisica terrestre, di geodesia e di geografia fisica;
Istituto e museo di antropologia e di etnologia;
Istituto e museo di geologia, di paleontologia e di geologia applicata;
Istituto e museo di mineralogia, di petrografia e di geochimica;
Istituto e museo di zoologia, di anatomia comparata e genetica;
Istituto di disegno;
Seminario chimico;
Seminario di scienze biologiche;
Seminario di scienze geologiche;
Stazione idrobiologica di Chioggia;
Osservatorio astrofisico di Asiago;
Semilunario matematico formato dell'Istituto di algebra e di analisi, dall'Istituto di geometria, dall'Istituto di meccanica razionale e dall'istituto di matematiche superiori.
I diversi Istituti matematici e il Seminario matematico hanno servizi, sede, biblioteca in comune e amministrazione collegiale e formano la Scuola di scienze matematiche".
Dopo l'art. 117, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli contenenti le norme relative al Seminario chimico, al Seminario di scienze biologiche e al Seminario di scienze geologiche.
Art. 118. - Il Seminario chimico della Facoltà di scienze ha lo scopo di diffondere la cultura chimica, di promuovere studi e ricerche nel campo della chimica pura e applicata e di impartire ad allievi particolarmente distintisi nello studio e nella ricerca una preparazione supplementare atta alla completa valorizzazione delle loro capacità.
L'attività del suddetto seminario consiste in esercitazioni, ricerche, conferenze, discussioni, comunicazioni scientifiche, viaggi d'istruzione corsi di preparazione e di aggiornamento ecc., ed in quanto altro possa servire allo scopo sopra indicato.
Art. 119. - Al Seminario chimico appartengono i professori ufficiali di Chimica della Facoltà di scienze, i quali annualmente propongono al rettore la nomina di un Consiglio di quattro membri ed un direttore scelto quest'ultimo fra i professori di ruolo della Facoltà, appartenenti al Seminario e che fa parte di diritto del Consiglio.
Art. 120. - L'iscrizione al Seminario è obbligatoria per gli studenti del triennio di applicazione dei corsi per le lauree in chimica e chimica industriale. Possono iscriversi anche gli studenti di altre Facoltà (nonché i laureati e diplomati) ed i laureandi fuori corso.
Art. 121. - A tutti gli iscritti è fatto obbligo di versare all'atto dell'iscrizione i contributi che vengono stabiliti dai Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, udito il Consiglio del seminario.
Art. 122. - Il Seminario chimico ha una propria biblioteca ed una raccolta di materiale didattico. Il Consiglio del seminario delibera di anno in anno gli acquisti nuovi. Esso nomina nel suo seno un bibliotecario al quale è affidata la sorveglianza sul materiale didattico e sui prestiti. Il bibliotecario resta in carica due anni ed è rieleggibile. Egli è coadiuvato dagli assistenti degli Istituti chimici.
Art. 123. - Il Seminario chimico pubblica, quando i fondi lo consentano, un bollettino sotto la direzione di un comitato di redazione.
Art. 124. - Agli iscritti al Seminario può venire rilasciato un attestato degli studi compiuti e dei profitto dimostrato.
Art. 125. - Il Seminario di scienze biologiche ha lo scopo di promuovere studi e ricerche di biologia e di estendere e approfondire la cultura biologica. L'attività del Seminario si svolge per mezzo di conferenze, comunicazioni, discussioni, esercitazioni, dimostrazioni scientifiche in laboratorio e in campagna e con qualsiasi mezzo che possa servire allo scopo suddetto.
Art. 126. - Il Seminario è diretto da un direttore assistito da un Consiglio. Il direttore è professore di ruolo di disciplina biologica della Facoltà, nominato dal rettore su proposta del Consiglio di facoltà. Fanno parte del Consiglio del seminario tutti i professori di ruolo di discipline biologiche della Facoltà di scienze e quelli della Facoltà di medicina e agraria che impartiscono insegnamenti fondamentali e complementari per la laurea in scienze biologiche.
Art. 127. - L'iscrizione del Seminario è obbligatoria per tutti gli studenti del secondo biennio e per i laureandi fuori corso iscritti agli internati d'istituto del corso per la laurea in Scienze biologiche e per quelli dell'indirizzo biologico della laurea in scienze naturali.
Possono iscriversi anche studenti di altri corsi di studi e di altre Facoltà (nonché laureati e diplomati).
Art. 128. - Gli iscritti versano una tassa d'iscrizione il cui ammontare viene stabilito anno per anno dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udito il Consiglio del seminario.
Art. 129. - Agli iscritti al Seminario può essere rilasciato un certificato.
Art. 130. - Il Seminario di scienze geologiche ha lo scopo di promuovere studi e ricerche di geologia, mineralogia, geografia fisica e scienze affini pure ed applicative e di estendere e approfondire la cultura geologica. L'attività del Seminario si svolge per mezzo di conferenze, comunicazioni, discussioni, dimostrazioni scientifiche in laboratorio e in campagna e con qualsiasi altro mezzo che possa servire allo scopo predetto.
Art. 131. - Il Seminario è diretto da un direttore assistito da un Consiglio. Il direttore è un professore di ruolo delle discipline geo-mineralogiche della Facoltà di scienze, nominato dal rettore su proposta del Consiglio di Facoltà, fanno parte del Consiglio del seminario i professori ufficiali di discipline geologico-mineralogiche e geofisiche.
Art. 132. - L'iscrizione al Seminario è obbligatoria per gli studenti del secondo biennio e per i laureandi fuori corso iscritti agli internati di istituto per la laurea in scienze geologiche e per quelli dell'indirizzo biologico della laurea in scienze naturali.
Possono iscriversi anche studenti di altri corsi di studi e di altre Facoltà (nonché laureati e diplomati).
Art. 133. - Gli iscritti versano una tassa di iscrizione il cui ammontare viene stabilito anno per anno dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udito il Consiglio del seminario.
Art. 134. - Agli iscritti può essere rilasciato un certificato.
Gli articoli da 213 a 219 - relativi alla scuola di perfezionamento in Fisica nucleare - sono abrogati e sostituiti dai seguenti che assumono la seguente nuova numerazione.

Scuola di perfezionamento in Fisica

Art. 236. - Presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è istituita una scuola di perfezionamento in fisica. Essa ha per scopo la formazione di laureati di preparazione superiore e specializzata in vista della ricerca scientifica, dell'insegnamento e delle applicazioni pratiche.
Art. 237. - La scuola è retta da un Consiglio direttivo composto dal direttore, nominato dal rettore, su proposta del Consiglio di facoltà, e dei professori di ruolo che vi tengono corsi regolari.
Il Consiglio direttivo determina:
a) gli indirizzi di specializzazione della scuola;
b) i programmi dei singoli corsi e la rispettiva durata;
c) il numero degli esami richiesti per il conseguimento del diploma secondo le diverse specializzazioni e le modalità di essi;
d) per ogni anno accademico il numero degli allievi che possono ammettersi e i requisiti per l'ammissione;
e) le proposte da sottoporre al Consiglio di amministrazione in merito all'ammontare dei contributi da richiedere per la iscrizione ai singoli corsi e all'impiego di questi per il funzionamento della scuola.
Art. 238. - Di uno stesso insegnamento genericamente indicato in seguito possono venire incaricati più docenti aventi specifica competenza nelle diverse parti del programma.
Art. 239. - Alla scuola di perfezionamento sono ammessi i laureati in fisica, fisica e matematica, matematica, chimica ed ingegneria che soddisfino ai requisiti fissati anno per anno dal Consiglio direttivo.
Art. 240. - Per il conseguimento del diploma di perfezionamento in fisica si richiede una frequenza di due anni. È in facoltà del Consiglio direttivo di abbreviare questo termine in casi speciali, tenendo conto dei titoli dei singoli candidati, in particolare per quelli provenienti da altre scuole di perfezionamento.
Art. 241. - La Scuola ha sede nei locali dell'Istituto di fisica dell'Università di Padova e si vale dei mezzi di questa e della locale sezione dell'I.N.F.N.
Art. 242. - Gli insegnamenti previsti per la Scuola sono i seguenti 1) Fisica teorica;
2) Statica dei nuclei;
3) Dinamica dei nuclei;
4) Fisica delle particelle elementari;
5) Tecniche nucleari;
6) Reattori nucleari;
7) Macchine acceleratrici;
8) Raggi cosmici;
9) Radioattività;
10) Elettrodinamica;
11) Fisica dei solidi;
12) Fisica delle basse temperature;
13) Elettronica;
14) Radiochimica
15) Chimica nucleare;
16) Fisica atomica;
17) Meccanica quantistica;
18) Geologia nucleare;
19) Astrofisica;
20) Cibernetica e teoria dell'informazione;
21) Meccanica statistica;
22) Relatività;
23) Teoria dei campi.
Il Consiglio direttivo determinerà anno per anno quali di questi corsi dovranno essere svolti. A questi si potranno aggiungere anno per anno a giudizio del Consiglio altri insegnamenti che abbiano luogo presso la Facoltà di scienze o di ingegneria come corsi regolari di lezioni e cicli di conferenze.
Il Consiglio stabilirà d'altra parte quali corsi dovranno essere considerati come fondamentali per il conseguimento di diploma secondo un determinato indirizzo di specializzazione e quali potranno figurare come complementari allo stesso fine.

Scuola di perfezionamento in fisica nucleare applicata

Art. 243. - Presso la Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali è istituita una Scuola di perfezionamento in fisica nucleare applicata. Essa ha per scopo la formazione di laureati specialmente preparati in vista dell'applicazione della energia nucleare.
Art. 244. - La Scuola è retta da un Consiglio direttivo composto dal direttore, nominato dal rettore su proposta del Consiglio di facoltà, e dei professori di ruolo che vi tengono corsi regolari.
Il Consiglio determina:
a) il numero e le modalità e gli esami richiesti per il conseguimento del diploma;
b) i programmi dei singoli corsi e la rispettiva durata;
c) per ogni anno accademico il numero degli allievi che possono ammettersi e i requisiti per l'ammissione;
d) le proposte da sottoporre al Consiglio di amministrazione in merito all'ammontare dei contributi da richiedere per la iscrizione ai singoli corsi e all'impiego di questi per il funzionamento della Scuola.
Art. 245. - Di uno stesso insegnamento genericamente indicato in seguito possono venire incaricati più docenti aventi specifica competenza nelle diverse parti del programma.
Art. 246. - Alla Scuola di perfezionamento sono ammessi i laureati in fisica, matematica, fisica e matematica, ingegneria, chimica e chimica industriale che soddisfino ai requisiti fissati anno per anno dal Consiglio.
Art. 247. - Per il conseguimento del diploma di perfezionamento in fisica nucleare applicati si richiede la frequenza di un anno.
Art. 248. - La Scuola ha sede nei locali dell'Istituto di fisica della Università di Padova e si vale dei mezzi di questa e di quelli messi a disposizione per questo scopo dal C.N.R.N. o da altro organo dello Stato che a questo fosse sostituito.
Art. 249. - Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti
1) Istituzioni di fisica atomica;
2) Istituzioni di fisica nucleare;
3) Fisica del reattore;
4) Tecniche e misure nucleari;
5) Strumentazione nucleare;
6) Controlli e servomeccanismi;
7) Problemi di sicurezza e dosimetria;
8) ingegneria del reattore;
9) Materie prime per reattori;
10) Chimica nucleare;
11) Chimica delle radiazioni;
12) Separazione degli isotopi stabili;
13) Giacimenti di uranio e torio;
14) Teoria del reattore;
15) Effetti delle radiazioni sul materiali.
Il Consiglio direttivo determinerà anno per anno quali di questi corsi dovranno essere seguiti rispettivamente dagli allievi in possesso delle varie lauree contemplate per l'ammissione alla Scuola.
Il Consiglio potrà d'altra parte includere nell'elenco altri insegnamenti che abbiano luogo presso l'Università di Padova come corsi regolari o cicli di conferenze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1962

SEGNI GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1962

Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 17. - VILLA