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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 533

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese che esercitano prevalente mente il commercio con l'estero della Liguria.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  11-7-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visti, per la Liguria:
- il contratto collettivo regionale 30 gennaio 1948, per i dipendenti da aziende commerciali di importazione ed esportazione che esercitano prevalentemente il commercio con l'estero, stipulato tra l'Associazione Ligure Commercio Estero e la Camera, Confederale del Lavoro - Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio;
l'accordo collettivo 28 luglio 1960, concernente la sfera di applicazione del suddetto contratto collettivo regionale 30 gennaio 1948, stipulato tra l'Associazione Ligure Commercio Estero e la F.I.S.A.S.C.A. - C.I.S.L. -, la F.I.L.M.C.A.M.S. - C.G.I.L. -, la U.I.D.A.C.A. - U.I.L. -;
- l'accordo collettivo integrativo regionale 29 luglio 1948, per i dipendenti da aziende esercenti il commercio con l'estero, stipulato tra le medesime parti di cui al contratto 30 gennaio 1948;
- l'accordo collettivo 9 marzo 1950, per i dipendenti da case di commercio estero, stipulato tra l'Associazioni Ligure Commercio Estero e la Camera del Lavoro - Federazione Provinciale Lavoratori Commercio Ausiliari e Turismo -, l'Unione Provinciale Liberi Sindacati - Federazione Provinciale dei Lavoratori del Commercio e Affini;
- l'accordo collettivo integrativo regionale 16 febbraio 1955, per i dipendenti da case di commercio estero, stipulato tra l'Associazione Ligure Commercio Estero e l'Unione Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera del Lavoro - Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio -;
- l'accordo collettivo 30 settembre 1959, per i dipendenti da case di commercio estero, stipulato tra l'Associazione Ligure Commercio Estero e la Federazione Provinciale Addetti Servizi Commerciali ed Affini - C.I.S.L. -, la Federazione italiana Lavoratori Commercio ed Aggregati - C.G.I.L. -, l'Unione italiana i Dipendenti Aziende Commercio ed Affini;
- l'accordo collettivo regionale 20 luglio 1960, e relative tabelle, per i dipendenti da aziende esercenti il commercio estero, stipulato tra l'Associazione Ligure Commercio Estero e la Federazione Provinciale Addetti Servizi Commerciali ed Affini - C.I.S.L. -, la Federazione -italiana Lavoratori Commerciali ed Aggregati - C.G.I.L. -, l'Unione italiana Dipendenti Aziende Commercio ed Affini - U.I.L. -; al quale ha aderito la Unione Provinciale Lavoratori - C.I.S.N.A.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 18, n. 38 e n. 41 della provincia di Genova, rispettivamente in data 7 luglio 1960 e 2 agosto 1961, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati relativamente ai lavoratori dipendenti dalle aziende che esercitano prevalentemente il commercio con l'estero della Liguria, il contratto collettivo 30 gennaio 1948, e gli accordi collettivi 28 luglio 1960, 29 luglio 1948, 9 marzo 1950, 16 febbraio 1955, 30 settembre 1959 e 20 luglio 1960, sono regolati dai norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese che esercitano prevalentemente il commercio con l'estero della Liguria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella. Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1962

Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 25. - VILLA