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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 522

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli della provincia di Firenze.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  10-7-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche Alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura;
Visti, per la provincia di Firenze:
- l'accordo collettivo 25 febbraio 1960, per gli operai Agricoli, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti - C.G.I.L. -, la C.I.S.L. - Settore Terra e tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
- l'accordo collettivo 22 luglio 1960, per gli operai Agricoli, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti la Federazione Provinciale Braccianti Agricoli - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli - C.I.SL. -, l'Unione italiana, del Lavoro e tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la C.I.S.N.A.L.- Terra;
Vista, la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 21, della, provincia di Firenze, in data 12 giugno 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla,

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività, per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Firenze, l'accordo collettivo 25 febbraio 19(30 e l'accordo collettivo 22 luglio 1960, relativi agli operai agricoli, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purché compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati negli accordi di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese agricole della provincia di Firenze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1962

Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 8. - VILLA