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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 510

Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti e funzionari delle Casse di risparmio, Monti di credito su pegno di prima categoria ed Enti equiparati.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  8-7-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto nazionale di lavoro 18 dicembre 1952, e relativa tabella, per i dirigenti delle Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria ed Enti equiparati, stipulato tra l'Associazione fra le Casse di Risparmio italiane e la Federazione Nazionale del Personale Direttivo Aziende di Credito e Finanziarie;
Visti: l'accordo economico nazionale 25 novembre 1953, per i dirigenti delle Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria ed Enti equiparati; l'accordo economico nazionale 19 febbraio 1957, per i dirigenti delle Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria ed Enti equiparati; l'accordo economico nazionale 29 luglio 1959, per i dirigenti delle Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria ed Enti equiparati; allegati al predetto contratto nazionale di lavoro 18 dicembre 1952;
Visto il contratto nazionale di lavoro 16 dicembre 1953, per i funzionari delle Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria ed Enti equiparati, stipulato tra l'Associazione fra le Casse di Risparmio italiane e la Federazione Nazionale del Personale Direttivo Aziende di Credito e Finanziarie;
Visti: l'accordo economico nazionale 25 novembre 1953, per i funzionari delle Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria ed Enti equiparati; l'accordo economico nazionale 19 febbraio 1957, per i funzionari delle Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria ed Enti equiparati; l'accordo economico nazionale 29 luglio 1959, per i funzionari delle Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria ed Enti equiparati; allegati al predetto contratto nazionale di lavoro 16 dicembre 1953;
Visto l'accordo 10 gennaio 1951, concernente le variazioni del trattamento economico, in correlazione al mutamento del costo della vita, per i dirigenti delle Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria, ed Enti equiparati e per i funzionari degli Enti medesimi, stipulato tra l'Associazione fra le Casse di Risparmio italiane e la Federazione Nazionale del Personale Direttivo Aziende di Credito e Finanziarie;
Visto il verbale di accordo con l'Associazione fra le Casse di Risparmio italiane del 10 giugno 1954, per l'applicazione delle variazioni di scala mobile ai trattamento economico del personale delle Casse di Risparmio, Enti equiparati e Monti di Credito su Pegno di prima categoria, stipulato tra l'Associazione fra le Casse di Risparmio italiane e la Federazione Nazionale del Personale Direttivo Aziende di Credito e Finanziarie;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 24 del 12 febbraio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico


I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi 18 dicembre 1952 e 16 dicembre 1953, l'accordo 10 gennaio 1951 e il verbale di accordo 10 giugno 1954, relativi ai dirigenti e ai funzionari delle Casse di Risparmio, Monti di Credito su pegno di prima categoria ed Enti equiparati, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli atti anzidetti annessi al presente decreto, nonché alle clausole, allegate ai contratti 18 dicembre 1952 e 16 dicembre 1953, degli accordi indicati nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti e funzionari delle Casse di Risparmio, Monti di Credito su pegni di prima categoria ed Enti equiparati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1962

Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 80. - VILLA