stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 407

Norme sul trattamento economico e normativo del personale stagionale, avventizio e giornaliero dipendente da imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari della provincia di Reggio Calabria.

nascondi
vigente al 13/05/2026
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal:  30-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 21 aprile 1954, per il personale stagionale, avventizio e giornaliero dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli e agrumari;
Visto il protocollo 1 luglio 1958, aggiuntivo al predetto contratto collettivo nazionale 21 aprile 1954;
Visto, per la provincia di Reggio Calabria, il contratto collettivo integrativo 14 ottobre 1955, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Confederazione Sindacale italiana dei Lavoratori, la Camera Confederale del Lavoro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 10, della provincia di Reggio Calabria, in data 13 agosto 1960, del contratto sopra, indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dei Ministro per il lavoro è la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti dei lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Reggio Calabria, il contratto collettivo integrativo 14 ottobre 1955, relativo ai dipendenti stagionali, avventizi e giornalieri delle aziende grossiste e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purché con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale stagionale, avventizio e giornaliero dipendente dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari della provincia di Reggio Calabria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 20. - VILLA