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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 394

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla fabbricazione a mano del materiale nelle fornaci per laterizi della provincia di Rovigo.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  29-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1037, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1957, per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi;
Visti per la provincia di Rovigo, gli accordi collettivi 16 giugno 1958 e 18 novembre 1958, per gli addetti alla fabbricazione a mano del materiale nelle fornaci per laterizi, stipulati tra l'Associazione Provinciale Industriali e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini, l'Unione italiana del Lavoro l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Rovigo, in data 11 luglio 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Rovigo, gli accordi collettivi 16 giugno 1958 e 18 novembre 1958, relativi agli addetti alla fabbricazione a umano del materiale nelle fornaci per laterizi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purché compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla fabbricazione e mano del materiale nelle fornaci per laterizi della provincia di Rovigo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 106. - VILLA