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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 393

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti la produzione di cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  29-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il decreto Presidenziale 2 ottobre 1960, n. 1378, recante norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso;
Visto il contratto collettivo nazionale 21 giugno 1960, per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce, gesso, stipulato tra l'Associazione dell'Industria italiana del Cemento, dell'Amianto-Cemento, della Calce e del Gesso, con l'intervento della Confederazione Generale dell'Industria italiana, l'Associazione Sindacale - Intersind - e la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni e Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Federazione italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini, il Sindacato italiano Lavoratori Cementieri, con la assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno, con l'assistenza della Unione italiana, del Lavoro; e, in pari data, tra l'Associazione dell'Industria italiana del Cemento, dell'Amianto-Cemento, della Calce e del Gesso, con l'intervento della Confederazione Generale dell'Industria italiana, l'Associazione Sindacale - Intersind - e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili e Affini, con l'intervento della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Visto l'accordo collettivo 21 giugno 1960, per la corresponsione dell'indennità speciale agli operai dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto, in pari data;
Visto l'accordo collettivo 27 maggio 1950, per gli operai addetti alla produzione del cemento della zona di Monferrato, richiamato dal predetto accordo 21 giugno 1960 ed allo stesso allegato;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 164 in data 15 giugno 1961, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:
il contratto collettivo nazionale 21 giugno 1960, relativo agli operai dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce, gesso;
l'accordo collettivo 21 giugno 1960, relativo alla corresponsione della indennità speciale agli operai dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce, gesso;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, nonché alle clausole, richiamate dall'accordo collettivo 21 giugno 1960 ed allo stesso allegate, dell'accordo collettivo indicato nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 108. - VILLA