stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 391

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese minerarie della provincia di Udine e delle zone del Verbano, Cusio, Ossola.

nascondi
vigente al 13/05/2026
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal:  29-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 27 novembre 1959, per gli operai addetti all'industria mineraria;
Visto, per la provincia di Udine, il contratto collettivo integrativo 3 gennaio 1952, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;
Visto, per le zone del Verbano, Cusio ed Ossola, l'accordo collettivo integrativo 26 febbraio 1951, stipulato tra l'Unione Industriale del Verbano, Cusio ed Ossola e la Federazione italiana Lavoratori Industrie Estrattive - C.G.I.L. -, la Libera Federazione italiana Lavoratori Industrie Estrattive - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 della provincia di Udine, in data 4 maggio 1960, n. 3 della provincia di Novara, in data 25 luglio 1960, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati:
- per la provincia di Udine, il contratto collettivo integrativo 3 gennaio 1952, relativo agli operai addetti all'industria mineraria;
- per le zone del Verbano, Cusio ed Ossola, l'accordo collettivo integrativo 26 febbraio 1951, relativo agli operai addetti all'industria mineraria:
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo collettivi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purché con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese minerarie della provincia di Udine e delle zone del Verbano, Cusio ed Ossola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 102. - VILLA