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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 372

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese del legno e del sughero delle province di Forlì e Milano, da quelle mobiliere, dell'arredamento e falegnameria in genere della provincia di Pesaro.

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vigente al 05/09/2026
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Testo in vigore dal:  28-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 19 giugno 1959, per le industrie dei prodotti del legno e del sughero;
Visto, per la provincia di Forlì, il contratto collettivo integrativo 9 marzo 160, stipulato tra l'Associazione degli Industriali di Forli, l'Associazione degli Industriali di Rimini e Circondario e la Camera Confederale del Lavoro di Forli, la Camera.
Confederale del Lavoro di Rimini, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. - Sindacato Provinciale Lavoratori del Legno;
Visto, per la provincia di Milano, il contratto collettivo integrativo 4 dicembre 1959, stipulato tra il Sindacato Interprovinciale del Legno e del Sughero dell'Associazione Industriale Lombarda, il Sindacato degli Industriali del Legno dell'Associazione degli Industriali di Monza e della Brianza, il Gruppo degli Industriali del Legno dell'Associazione Legnanese della Industria, il Gruppo Industriali Lodigiani e il Sindacato Legno Artistiche e Varie - Camera Confederale del Lavoro -, il Sindacato Legno Artistiche e Varie - Unione Sindacale Provinciale -, il Sindacato Artistiche e Varie - U.I.L.; e, in data 10 dicembre 1959, tra le suddette Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e il Sindacato Provinciale del Legno e del Sughero - Unione Provinciale C.I.S.N.A.L. -;
Visto, per la provincia di Pesaro, l'accordo collettivo integrativo 30 ottobre 1958, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -; al quale ha aderito l'Unione Provinciale Sindacati Nazionali Lavoratori - C.I.S.N.A.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 33 della provincia di Forlì, in data 31 luglio 1961, n. 39 della provincia di Milano, in data 17 luglio 1961, n. 4 della provincia di Pesaro, in data 25 febbraio 1961, del contratti e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:
per la provincia di Forli, il contratto collettivo integrativo 9 marzo 1960, relativo agli operai dipendenti dalle aziende addette alla fabbricazione dei prodotti del legno e del sughero;
per la provincia di Milano, il contratto collettivo integrativo 4 dicembre 1959, relativo agli operai dipendenti dalle aziende addette alla fabbricazione dei prodotti del legno e del sughero;
per la provincia di Pesaro, l'accordo collettivo integrativo 30 ottobre 1958, relativo agli operai dipendenti dalle aziende mobiliere, dell'arredamento e falegnameria in genere;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dello accordo anzidetti, annessi ali presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purché con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese dei prodotti del legno e del sughero delle province di Forlì e Milano, e delle Imprese mobiliere, dell'arredamento e falegnameria in genere della provincia di Pesaro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1912

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 19. - VILLA