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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 370

Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti da cooperative produttrici di manufatti in cemento della provincia di Reggio Emilia.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  28-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 luglio 1959, per gli operai addetti alle aziende produttrici dei manufatti in cemento;
Visto, per la provincia di Reggio Emilia, il contratto collettivo 30 aprile 1958, relativo agli operai dipendenti dalle Cooperative produttrici di manufatti cemento, stipulato tra l'Associazione Provinciale Cooperative di Produzione e Lavoro ed Edificatrici e la Federazione Provinciale Lavoratori Edili e Affini - F.I.L.L.E.A. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 15 della provincia di Reggio Emilia, in data O giugno 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Reggio Emilia, il contratto collettivo 30 aprile 1955, relativo agli operai dipendenti dalle Cooperative produttrici di manufatti in cemento, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purché compatibili con quelli concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle Cooperative produttrici di manufatti in cemento della provincia di Reggio Emilia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 47. - VILLA