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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 368

Norme sull'incasellamento merceologico per gli operai dipendenti dalle imprese boschive della provincia di Pistoia.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  28-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 30 aprile 1952 per gli operai dipendenti dalle aziende boschive e forestali;
Visto, per la provincia di Pistoia, l'accordo collettivo integrativo 30 giugno 1955, relativo all'incasellamento merceologico per gli operai dipendenti dalle aziende boschive, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L., la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 8 della provincia di Pistoia, in data 31 agosto 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato per la provincia di Pistoia, lo accordo collettivo integrativo 30 giugno 1955 relativo all'incasellamento merceologico per gli operai dipendenti dalle aziende boschive, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo predetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purché con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese boschive della provincia di Pistoia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 46. - VILLA