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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 364

Norme sul trattamento economico e normativo delle scartatrici di mandorle dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari della provincia di Catania.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  27-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 Luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire i minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 21 aprile 1954, per il personale stagionale, avventizio e giornaliero dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari;
Visto, per la provincia di Catania, l'accordo collettivo 29 gennaio 1959, per le scartatrici di mandorle, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Federazione provinciale lavoratori del commercio - C.I.S.L., la Camera del Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, la Unione italiana del Lavoro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Catania, in data 30 giugno 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Catania, l'accordo collettivo 29 gennaio 1,59, relativo alle scartatrici di mandorle, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purché compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutte le scartatrici di mandorle dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari della provincia di Catania.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 30. - VILLA