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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 363

Norme sulla regolamentazione dei rapporti tra il conduttore e il coltivatore per la coltivazione della barbabietola da zucchero della provincia di Cagliari.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  27-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Cagliari, il contratto collettivo 6 marzo 1954, relativo alla regolamentazione dei rapporti tra il conduttore e il coltivatore per la coltivazione della barbabietola da zucchero, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, l'Unione Provinciale dei Coltivatori Diretti e l'Unione Provinciale dei Contadini, la Federbraccianti Provinciale, l'Unione Provinciale Sindacale - Settore Terra;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Cagliari, in data 30 dicembre 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza, sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Cagliari, il contratto collettivo 6 marzo 1954, relativo alla regolamentazione dei rapporti tra il conduttore e il coltivatore per la coltivazione della barbabietola da zucchero, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
Le norme così stabilite sono inderogabili nei confronti di tutti i conduttori e di tutti i coltivatori esercenti la coltivazione della barbabietola da zucchero nella provincia di Cagliari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 28. - VILLA