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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 361

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti ai lavori di ammasso, essiccazione e cernita bozzoli nella provincia di Treviso.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  27-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Treviso, l'accordo collettivo 6 giugno 1955, per i lavoratori addetti ai lavori di ammasso, essiccazione e cernita bozzoli, stipulato tra l'Associazione Industriali - Sindacato Provinciale Esercenti Essiccatoi Bozzoli - e la Federazione Impiegati ed Operai Tessili - C.G.I.L. -, la Federtessili Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale U.I.L. -, cui ha aderito, in data 17 giugno 1960, la Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Treviso, in data 9 maggio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Treviso, lo accordo collettivo 6 giugno 1958, relativo ai lavoratori addetti ai lavori di ammasso, essiccazione e cernita bozzoli, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti ai lavori di ammasso, essiccazione e cernita bozzoli, nella provincia di Treviso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 29. - VILLA