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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 359

Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti, degli impiegati e degli operai dipendenti dai Consorzi agrari provinciali.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  27-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo collettivo nazionale 13 marzo 1956, per il riassorbimento del terzo elemento per i dipendenti dai Consorzi Agrari Provinciali, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali e il Sindacato Nazionale Lavoratori Consorzi Agrari Provinciali;
Visto il contratto collettivo nazionale 13 marzo 1956, per i dipendenti dai Consorzi Agrari Provinciali, allegato al predetto accordo;
Visto il contratto collettivo 23 novembre 1957, istitutivo delle Casse di Previdenza, per i dipendenti dai Consorzi Agrari Provinciali, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo collettivo 13 marzo 1956;
Visti il regolamento per il funzionamento delle Casse di Previdenza e le norme per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno agli organi delle Casse di Previdenza, allegati al predetto con tratto;
Visto l'accordo collettivo 27 ottobre 1958, per l'iscrizione dei dirigenti dei Consorzi Agrari Provinciali allo Istituto Nazionale di Previdenza dei dirigenti di aziende industriali, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali e il Sindacato Nazionale Dirigenti dei Consorzi Agrari Provinciali;
Visto il contratto collettivo nazionale 27 febbraio 1959, e relative tabelle, per i dipendenti dai Consorzi Agrari, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali e il Sindacato Nazionale Lavoratori dei Consorzi Agrari;
Visti l'art. 17 del contratto collettivo di lavoro 16 febbraio 1952 e l'art. 18 del contratto collettivo di lavoro 13 febbraio 1954, per i dipendenti dai Consorzi Agrari Provinciali, allegati al predetto contratto 27 febbraio 1959;
Visto l'accordo collettivo 27 febbraio 1959 per i licenziamenti del personale dipendente dai Consorzi Agrari Provinciali, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo 27 febbraio 1959;
Visto il contratto collettivo nazionale 10 settembre 1959, per i dirigenti dei Consorzi Agrari Provinciali, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari e il Sindacato Nazionale Dirigenti Consorzi Agrari;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 33 del 26 febbraio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:
l'accordo collettivo nazionale 13 marzo 1956, relativo al riassorbimento del terzo elemento per i dipendenti dai Consorzi Agrari Provinciali;
il contratto collettivo 23 novembre 1957, istitutivo delle Casse di Previdenza per i dipendenti dai Consorzi Agrari Provinciali;
l'accordo collettivo 27 ottobre 1958, relativo alla iscrizione dei dirigenti dei Consorzi Agrari Provinciali all'Istituto Nazionale di Previdenza dei dirigenti di aziende industriali;
il contratto collettivo nazionale 27 febbraio 1959, relativo ai dipendenti dai Consorzi Agrari Provinciali;
l'accordo collettivo 27 febbraio 1959, per i licenziamenti del personale dipendente dai Consorzi Agrari Provinciali;
il contratto collettivo nazionale 10 settembre 1959, relativo ai dirigenti dei Consorzi Agrari Provinciali;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, nonché alle clausole, dai medesimi richiamate ed agli stessi allegate, degli atti indicati nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dai Consorzi Agrari Provinciali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 14. - VILLA