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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 356

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingresso dei prodotti ortofrutticoli sul mercato di Piazza Ghiaia della città di Parma.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  27-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958 per il personale dipendente dalle aziende commerciali;
Visto il contratto collettivo integrativo 26 marzo 1959 per il personale dipendente dalle aziende commerciali della provincia di Parma;
Visto il contratto collettivo 1 novembre 1950, per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli sul mercato di Piazza Ghiaia della città di Parma, stipulate tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio Ausiliari e Turismo della Camera Confederale del Lavoro, l'Unione C.I.S.L.; al quale ha aderito, in data 27 agosto 1955, la Federazione C.I.S.N.A.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 23 della provincia di Parma in data 3 maggio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e del previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato il contratto collettivo 1 novembre 1950, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli sul mercato di Piazza Ghiaia della città di Parma, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purché compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli sul mercato di Piazza Ghiaia della città di Parma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 34. - VILLA