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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 355

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Genova.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  26-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 luglio 1959, n. 741 che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visti per la provincia di Genova:
- l'accordo collettivo 15 dicembre 1915, relativo allo adeguamento salariale per i dipendenti da aziende artigiane metalmeccaniche - l'accordo collettivo 15 dicembre 1945, relativo allo adeguamento salariale per i dipendenti da aziende artigiane ottoniere;
- l'accordo collettivo 31 dicembre 1945, e relativa tabella, per i lavoranti orafi e gioiellieri;
- l'accordo collettivo 1 gennaio 1946, relativo allo adeguamento salariale per i dipendenti da aziende artigiane di vetri, specchi e cristalli;
- l'accordo collettivo 9 gennaio 1946, e relativa tabella, per i lavoranti filigranisti;
- l'accordo collettivo 15 gennaio 1916, relativo allo adeguamento salariale per i dipendenti da aziende artigiane di fotografi;
- l'accordo collettivo 15 gennaio 1916, relativo allo adeguamento salariale per i dipendenti da aziende artigiane del marmo e della pietra;
- l'accordo collettivo 15 gennaio 1946, relativo allo adeguamento salariale per i dipendenti dalle aziende artigiane del legno ed affini:
tutti stipulati tra l'Associazione degli Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro;
- l'accordo collettivo 15 gennaio 1946, relativo allo adeguamento salariale per i dipendenti da aziende artigiane edili, stipulato tra l'Associazione Artigiani e il Sindacato Lavoratori Edili;
- l'accordo collettivo 20 gennaio 1946, e relativa tabella, per i dipendenti da aziende artigiane di coloritori, verniciatori, decoratori ed affini, stipulato tra la Associazione Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro;
- l'accordo collettivo 14 febbraio 1946, per i dipendenti dalle aziende artigiane di tappezzieri in carta;
stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 20 gennaio 1946;
- l'accordo collettivo 4 marzo 1947, relativo all'adeguamento salariale per i dipendenti da aziende artigiani edili, stipulato tra, l'Associazione Artigiani e il Sindacato Lavoratori Edili;
- l'accordo collettivo 20 marzo 1917, per il trasferimento della quota integrativa della paga base dei dipendenti da aziende artigiani tessili e dell'abbigliamento;
- l'accordo collettivo 18 giugno 1947, per il settore dell'abbigliamento artigiano - l'accordo collettivo 14 luglio 1947, relativo ai nuovi minimi orari per l'apprendistato delle aziende artigiane tessili - l'accordo collettivo 14 luglio 1947, relativo ai nuovi minimi orari per l'apprendistato delle aziende artigiane dell'abbigliamento - l'accordo collettivo 1 gennaio 1948, per i dipendenti da aziende artigiane di attività varie (avorio, penne stilografiche, miniatura, taratura, ecc.) tutti stipulati tra l'Associazione Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro;
- l'accordo collettivo 20 dicembre 1949, per le tariffe dei lavoranti cottimisti guantai dipendenti da imprese artigiane, stipulato tra la Associazione Artigiani e il Sindacato Abbigliamento - l'accordo collettivo 25 febbraio 1958, e relativa tabella per la regolamentazione dell'indennità di contingenza ai dipendenti dalle imprese artigiane, stipulato tra l'Associazione Artigiani, la Libera Associazione Artigiani, l'Unione Artigiani, il Sindacato Artigiani della Liguria e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale - C.I.S.L. - il Sindacato Provinciale - U.I.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 21 e 22 della provincia di Genova, in data 28 luglio 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività artigiane per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Genova:
- l'accordo collettivo 15 dicembre 1945 relativo allo adeguamento salariale per i dipendenti da aziende artigiane metalmeccaniche;
- l'accordo collettivo 15 dicembre 1945, relativo allo adeguamento salariale per i dipendenti da aziende artigiane ottoniere;
- l'accordo collettivo 31 dicembre 1945, relativo ai lavoranti orafi e gioiellieri;
- l'accordo collettivo 1 gennaio 1946, relativo allo adeguamento salariale per i dipendenti da aziende artigiane di vetri, specchi e cristalli;
- l'accordo collettivo 9 gennaio 1946, relativo ai lavoranti filigranisti;
- l'accordo collettivo 15 gennaio 1916, relativo allo adeguamento salariale per i dipendenti da aziende artigiane di fotografi;
- l'accordo collettivo 15 gennaio 1946, relativo allo adeguamento salariale per i dipendenti da aziende artigiane del marmo e della pietra;
- l'accordo collettivo 15 gennaio 1946, relativo allo adeguamento salariale per i dipendenti dalle aziende artigiane del legno ed affini;
- l'accordo collettivo 15 gennaio 1946, relativo allo adeguamento salariale per i dipendenti da aziende artigiane edili;
- l'accordo collettivo 20 gennaio 1946, relativo ai dipendenti da aziende artigiane di coloritori, verniciatori, decoratori ed affini;
- l'accordo collettivo 14 febbraio 1946, relativo ai dipendenti dalle aziende artigiane di tappezzieri in carta;
- l'accordo collettivo 4 marzo 1947, relativo all'adeguamento salariale per i dipendenti da aziende artigiane edili;
- l'accordo collettivo 20 marzo 1947, relativo al trasferimento della quota integrativa sulla paga base dei dipendenti da aziende artigiane tessili e dell'abbigliamento;
- l'accordo collettivo 18 giugno 1947, relativo al settore dell'abbigliamento artigiano;
- l'accordo collettivo 14 luglio 1947, relativo ai minimi orari per l'apprendistato delle aziende artigiane tessili;
- l'accordo collettivo 1 luglio 1947, relativo ai nuovi minimi orari per l'apprendistato delle aziende artigiane dell'abbigliamento;
- l'accordo collettivo 1 gennaio 1948, relativo ai dipendenti da aziende artigiane di attività, varie (avorio, penne stilografiche, miniature, tartaruga, ecc.);
- l'accordo collettivo 20 dicembre 1949, relativo alle tariffe dei lavoranti cottimisti guantai dipendenti da imprese artigiane;
- l'accordo collettivo 25 febbraio 1958, relativo alla regolamentazione dell'indennità di contingenza ai dipendenti dalle imprese artigiane;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto purché compatibili, per quanto riguarda le attività artigiane per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale di categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attività indicate negli accordi di cui al primo comma, della provincia di Genova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, IL Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 26. - VILLA