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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 350

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai addetti alla fabbricazione a mano dei mattoni dipendenti dalle imprese esercenti fornaci per laterizi della provincia di Parma.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  26-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1957 per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi;
Visto, per la provincia di Parma, il contratto collettivo integrativo 23 giugno 1960, stipulato tra il Gruppo Provinciale degli Industriali dei Laterizi, assistito dall'Unione Parmense degli Industriali, e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - F.I.L.E.A. -, la F.I.L.C.A. Provinciale, la Camera Sindacale Provinciale del Lavoro: al quale ha aderito la Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 40 della provincia di Parma, in data 30 giugno 1961, del contratto sopra, indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale 6 stato stipulato, per la provincia di Parma, il contratto collettivo integrativo 28 giugno 1960, relativo agli operai mattonai a mano dipendenti da fornaci di laterizi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso ai presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purché con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sino inderogabili nei confronti di tutti gli operai addetti alla fabbricazione a mano dei mattoni dipendenti dalle imprese esercenti fornaci per laterizi della provincia di Parma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 42. - VILLA