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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 336

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali della provinciali di Roma.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  24-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958, per i dipendenti dalle imprese commerciali;
Visto, per la provincia di Roma, il contratto collettivo integrativo 2 agosto 1960 e relativi allegati, stipulato tra l'Unione Commercianti e Agenti Rappresentanti di Commercio e la Federazione Provinciale Lavoratori Commercio Albergo Mensa, e Servizi - C.G.I.L. -, la Federazione italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, in pari data, tra l'Unione dei Commercianti e Agenti Rappresentanti di Commercio e il Sindacato Provinciale Lavoratori Dipendenti da aziende Commerciali - C.I.S.N.A.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 13 della provincia di Roma, in data 25 maggio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Roma, il contratto collettivo integrativo 2 agosto 1960, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende commerciali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purché con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali della provincia di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 15. - VILLA