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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 335

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane ratifiche ed affini della provincia di Venezia.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  24-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visti, per la provincia di Venezia:
- il contratto collettivo 19 dicembre 1956, e relativa tabella, per i dipendenti dalle aziende artigiane grafiche ed affini;
- l'accordo collettivo 9 febbraio 1960, e relativa tabella, modificativo, del predetto contratto collettivo 19 dicembre 1956;
- l'accordo collettivo 20 maggio 1960, e relativa tabella, per la determinazione di un "compenso speciale" e di una "integrazione retributiva" per i dipendenti dalle aziende artigiane grafiche:
tutti stipulati tra l'Unione Provinciale degli Artigiani e la Federazione italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai, la Federazione italiana Lavoratori del Libro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 25 della provincia di Venezia, in data 17 luglio 1961, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati preso Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività artigiane per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Venezia, il contratto collettivo 19 dicembre 1956, relativo ai dipendenti dalle aziende artigiane e ratifiche ed affini, l'accordo collettivo 9 febbraio 1960, modificativo del predetto contratto collettivo 19 dicembre 1956, l'accordo collettivo 20 maggio 1960, relativo alla determinazione di un "compenso speciale" e di una "integrazione retributiva" per i dipendenti dalle aziende artigiane grafiche, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo, così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane grafiche ed affini, della in provincia di Venezia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 18. - VILLA