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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 334

Norme sul trattamento economico e normativo dei salariati fissi dell'agricoltura della provincia di Udine.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  24-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista, la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura;
Visto, per la provincia di Udine, il contratto collettivo, e relativa tabella, per i salariati fissi, stipulato, in data 2 agosto 1960, tra l'Associazione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti, la Federazione Provinciale Salariati Braccianti Agricoli e Maestranze Specializzate - C.I.S.L. -, l'Unione italiana Lavoratori della Terra U.I.L. -; e, in data 3 agosto 1960, tra l'Associazione Provinciale Agricoltori e la C.I.S.N.A.L.-Terra Provinciale;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 24 della provincia di Udine, in data 3 giugno 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Udine, il contratto collettivo 2 e 3 agosto 1960, relativo ai salariati fissi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purché compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i salariati fissi dipendenti dalle imprese agricole della provincia di Udine.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 39. - VILLA