stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 322

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Siena.

nascondi
vigente al 13/05/2026
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal:  22-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 11 luglio 1969, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei;
Visto, per la provincia di Siena, il contratto collettivo integrativo 11 giugno 1956, stipulato tra la Associazione degli Industriali e la Federazione Provinciale Lavoratori Industrie Estrattive - C.G.I.L. -, la Libera Federazione Provinciale Lavoratori Industrie Estrattive - C.I.S.L. - la Unione italiana del lavoro;
Visto, per la frazione comunale di Serre di Rapolano, l'accordo collettivo integrativo 5 settembre 1956, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto 11 giugno 1950;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Siena, in data 1 settembre 1960 del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per le quali sono stati stipulati:
per la provincia di Siena, il contratto collettivo integrativo 11 giugno 1956, relativo agli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei;
per la frazione comunale di Serre di Rapolano, l'accordo collettivo integrativo 5 settembre 1956, relativo al trattamento economico degli operai dipendenti delle aziende del travertino;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi ai presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, perché con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti le attività indicate nel contratto e nell'accordo di cui al primo comma, della provincia di Siena.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo e chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 24. - VILLA