stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1962, n. 242

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  6-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 61. - Agli Istituti annessi alla Facoltà di lettere e filosofia e aggiunto quello di: "Antichità ravennati e paleobizantine".
Dopo l'art. 175, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del corso di perfezionamento in Diritto sanitario.
Art. 158. - Alla, Facoltà di giurisprudenza è annesso un corso di perfezionamento in diritto sanitario.
Art. 159. - Il corso ha lo scopo di conferire una specifica preparazione agli aspiranti alle carriere nelle amministrazioni di enti ed organi preposti alla tutela della salute ed igiene dei cittadini.
Art. 160. - Al corso possono accedere laureati in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio, in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in farmacia, in ingegneria, in chimica,.
Art. 161. - Il corso ha, la durata di un anno.
Art. 162. - Il corso ha un direttore, due vicedirettori, un Consiglio dei docenti.
Art. 163. - Il direttore e i vice direttori sono nominati dal rettore dell'Università di Bologna per un biennio ed alla scadenza possono essere confermati nell'ufficio rispettivo.
La nomina del direttore è fatta su proposta del Consiglio della Facoltà di giurisprudenza fra i professori anche fuori ruolo della Facoltà e quella dei vice direttori, su proposta del direttore, sentita la Facoltà.
Il Consiglio dei docenti è costituito dagli incaricati di materie di insegnamento.
Art. 164. - Gli incarichi di insegnamento anche per parti di materie e gruppi di materie sono conferiti dal rettore dell'Università di Bologna, su proposta della Facoltà, di giurisprudenza per un numero determinato di ore.
Il pagamento degli incarichi sarà effettuato in relazione al numero di lezioni svolte.
Art. 165. - I singoli docenti di materie di insegnamento, potranno, proporre la nomina di assistenti volontari.
Art. 166. - Le materie di insegnamento presso il Corso, sono le seguenti:
Insegnamenti fondamentali:
1) Elementi di diritto costituzionale con particolare riferimento alla tutela dell'igiene e sanità pubblica;
2) Principi di diritto amministrativo con particolare riferimento alla tutela dell'igiene e sanità pubblica;
3) L'esplicazione della funzione sanitaria; fini e mezzi; soggetti che svolgono azione sanitaria;
4) La polizia sanitaria.
Gruppo A - Organizzazione sanitaria:
1) L'organizzazione sanitaria centrale periferica dello Stato: compiti e limiti della rispettiva azione
2) L'organizzazione sanitaria degli enti locali territoriali; limiti della rispettiva azione; consorzi sanitari;
3) La legislazione ed il servizio farmaceutico;
4) L'organizzazione sanitaria internazionale e principali ordinamenti sanitari stranieri.
Gruppo B - Istituti ospedalieri:
5)Ordinamento generale ospedaliero e amministrazione ospedaliera;
6) Personale ospedaliero;
7) rapporto di assistenza ospedaliera;
8) Ordinamenti speciali degli Istituti ospedalieri dipendenti dallo Stato, dalle Province e dai Comuni e, comunque, non aventi natura di opera pia, rispettivo personale.
Gruppo C - Legislazione assitenziale e previdenziale:
9) Principi generali in materia assistenziale e previdenziale
10) Le assicurazioni sociali ordinamento dei vari enti assistenziali ed assicurativi;
11) Erogazione delle provvidenze dagli enti previdenziali ed assicurativi; contenzioso;
12) Assistenza sociale e previdenza nell'ambito delle assicurazioni private;
13) Politica economica della sicurezza sociale.
Gruppo D - Professioni sanitarie:
14) Le professioni sanitarie, le professioni sanitarie e ausiliarie, le arti ausiliarie delle professioni sanitarie. Ordini, associazioni, collegi;
15) Responsabilità civile, disciplinare e penale degli esercenti le professioni sanitarie; organi competenti al relativo accertamento, procedimento.
Art. 167, - Durante l'anno accademico saranno tenute esercitazioni pratiche di attività amministrativa nel campo sanitario.
Art. 168. - La Direzione del corso potrà promuovere cicli di conferenze su argomenti di particolare interesse.
Art. 169. - Le date di inizio ed il termine delle lezioni sono stabilite dal Consiglio dei docenti, il quale predispone anche l'ordinamento e la successione dei corsi di lezioni graduandoli nel modo più confacente ai fini didattici.
Art. 170. - Gli allievi, al termine del corso, dovranno sostenere un colloquio sulle materie fondamentali e su quelle di almeno due gruppi di materie complementari.
Art. 171. - Gli iscritti che al termine del corso abbiano superato il colloquio conseguiranno un certificato di frequenza e profitto.
Art. 172. - Il Consiglio dei docenti compilerà il regolamento di esecuzione delle presenti norme statutarie.
Art. 173. - I proventi del corso sono costituiti dalle tasse di iscrizione e frequenza e sopratassa esami e da eventuali contributi e sovvenzioni varie.
Dopo l'art. 197 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del corso di perfezionamento sulle proprietà fisiche della, materia vivente.
Art. 198. - Alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è annesso il corso di perfezionamento sulle proprietà fisiche della, materia vivente, che ha lo scopo di orientare verso questi moderni indirizzi di ricerca un ristretto numero di giovani laureati.
Art. 199. - Al corso possono iscriversi i laureati in Scienze biologiche, Scienze naturali o in Medicina e chirurgia che abbiano superato un apposito esame diretto a stabilirne il grado di preparazione e la idoneità.
La durata del corso è di due anni Accademici e gli iscritti a ciascun corso non possono superare il numero di sei; essi godono durante questo periodo di una borsa di studio e pertanto hanno l'obbligo di frequentare regolarmente per il biennio uno degli Istituti della Facoltà di scienze o della Facoltà di medicina e chirurgia, nei quali si tengono le lezioni, elaborandovi la tesi di perfezionamento.
Art. 200. Le materie obbligatorie sono seguenti: per il primo anno di corso Fisico-Chimica, Statistica-Genetica Proprietà fisiche della cellula; per il secondo anno di corso Fisiopatologia cellulare, Citofarmacologia, Biofisica, Strutturistica biologica, I corsi vengono affidati a cultori delle singole materie, scelti fra professori della, Università di Bologna, sia fra cultori specialisti di altre sedi italiane e straniere secondo le vigenti norme di legge.
È previsto un insegnante straniero per ogni anno di corso.
Art. 201. - Alla fine di ciascun anno gli allievi sono tenuti a superare gli esami delle rispettive materie; alla fine del biennio ottengono un diploma dopo discussione della tesi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 febbraio 1962
GRONCHI
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato

alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 71. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 61. - Agli Istituti annessi alla Facoltà di lettere e filosofia e aggiunto quello di: "Antichità ravennati e paleobizantine".
Dopo l'art. 175, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del corso di perfezionamento in Diritto sanitario.
Art. 158. - Alla, Facoltà di giurisprudenza è annesso un corso di perfezionamento in diritto sanitario.
Art. 159. - Il corso ha lo scopo di conferire una specifica preparazione agli aspiranti alle carriere nelle amministrazioni di enti ed organi preposti alla tutela della salute ed igiene dei cittadini.
Art. 160. - Al corso possono accedere laureati in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio, in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in farmacia, in ingegneria, in chimica,.
Art. 161. - Il corso ha, la durata di un anno.
Art. 162. - Il corso ha un direttore, due vicedirettori, un Consiglio dei docenti.
Art. 163. - Il direttore e i vice direttori sono nominati dal rettore dell'Università di Bologna per un biennio ed alla scadenza possono essere confermati nell'ufficio rispettivo.
La nomina del direttore è fatta su proposta del Consiglio della Facoltà di giurisprudenza fra i professori anche fuori ruolo della Facoltà e quella dei vice direttori, su proposta del direttore, sentita la Facoltà.
Il Consiglio dei docenti è costituito dagli incaricati di materie di insegnamento.
Art. 164. - Gli incarichi di insegnamento anche per parti di materie e gruppi di materie sono conferiti dal rettore dell'Università di Bologna, su proposta della Facoltà, di giurisprudenza per un numero determinato di ore.
Il pagamento degli incarichi sarà effettuato in relazione al numero di lezioni svolte.
Art. 165. - I singoli docenti di materie di insegnamento, potranno, proporre la nomina di assistenti volontari.
Art. 166. - Le materie di insegnamento presso il Corso, sono le seguenti:
Insegnamenti fondamentali:
1) Elementi di diritto costituzionale con particolare riferimento alla tutela dell'igiene e sanità pubblica;
2) Principi di diritto amministrativo con particolare riferimento alla tutela dell'igiene e sanità pubblica;
3) L'esplicazione della funzione sanitaria; fini e mezzi; soggetti che svolgono azione sanitaria;
4) La polizia sanitaria.
Gruppo A - Organizzazione sanitaria:
1) L'organizzazione sanitaria centrale periferica dello Stato: compiti e limiti della rispettiva azione
2) L'organizzazione sanitaria degli enti locali territoriali; limiti della rispettiva azione; consorzi sanitari;
3) La legislazione ed il servizio farmaceutico;
4) L'organizzazione sanitaria internazionale e principali ordinamenti sanitari stranieri.
Gruppo B - Istituti ospedalieri:
5)Ordinamento generale ospedaliero e amministrazione ospedaliera;
6) Personale ospedaliero;
7) rapporto di assistenza ospedaliera;
8) Ordinamenti speciali degli Istituti ospedalieri dipendenti dallo Stato, dalle Province e dai Comuni e, comunque, non aventi natura di opera pia, rispettivo personale.
Gruppo C - Legislazione assitenziale e previdenziale:
9) Principi generali in materia assistenziale e previdenziale
10) Le assicurazioni sociali ordinamento dei vari enti assistenziali ed assicurativi;
11) Erogazione delle provvidenze dagli enti previdenziali ed assicurativi; contenzioso;
12) Assistenza sociale e previdenza nell'ambito delle assicurazioni private;
13) Politica economica della sicurezza sociale.
Gruppo D - Professioni sanitarie:
14) Le professioni sanitarie, le professioni sanitarie e ausiliarie, le arti ausiliarie delle professioni sanitarie. Ordini, associazioni, collegi;
15) Responsabilità civile, disciplinare e penale degli esercenti le professioni sanitarie; organi competenti al relativo accertamento, procedimento.
Art. 167, - Durante l'anno accademico saranno tenute esercitazioni pratiche di attività amministrativa nel campo sanitario.
Art. 168. - La Direzione del corso potrà promuovere cicli di conferenze su argomenti di particolare interesse.
Art. 169. - Le date di inizio ed il termine delle lezioni sono stabilite dal Consiglio dei docenti, il quale predispone anche l'ordinamento e la successione dei corsi di lezioni graduandoli nel modo più confacente ai fini didattici.
Art. 170. - Gli allievi, al termine del corso, dovranno sostenere un colloquio sulle materie fondamentali e su quelle di almeno due gruppi di materie complementari.
Art. 171. - Gli iscritti che al termine del corso abbiano superato il colloquio conseguiranno un certificato di frequenza e profitto.
Art. 172. - Il Consiglio dei docenti compilerà il regolamento di esecuzione delle presenti norme statutarie.
Art. 173. - I proventi del corso sono costituiti dalle tasse di iscrizione e frequenza e sopratassa esami e da eventuali contributi e sovvenzioni varie.
Dopo l'art. 197 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del corso di perfezionamento sulle proprietà fisiche della, materia vivente.
Art. 198. - Alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è annesso il corso di perfezionamento sulle proprietà fisiche della, materia vivente, che ha lo scopo di orientare verso questi moderni indirizzi di ricerca un ristretto numero di giovani laureati.
Art. 199. - Al corso possono iscriversi i laureati in Scienze biologiche, Scienze naturali o in Medicina e chirurgia che abbiano superato un apposito esame diretto a stabilirne il grado di preparazione e la idoneità.
La durata del corso è di due anni Accademici e gli iscritti a ciascun corso non possono superare il numero di sei; essi godono durante questo periodo di una borsa di studio e pertanto hanno l'obbligo di frequentare regolarmente per il biennio uno degli Istituti della Facoltà di scienze o della Facoltà di medicina e chirurgia, nei quali si tengono le lezioni, elaborandovi la tesi di perfezionamento.
Art. 200. Le materie obbligatorie sono seguenti: per il primo anno di corso Fisico-Chimica, Statistica-Genetica Proprietà fisiche della cellula; per il secondo anno di corso Fisiopatologia cellulare, Citofarmacologia, Biofisica, Strutturistica biologica, I corsi vengono affidati a cultori delle singole materie, scelti fra professori della, Università di Bologna, sia fra cultori specialisti di altre sedi italiane e straniere secondo le vigenti norme di legge.
È previsto un insegnante straniero per ogni anno di corso.
Art. 201. - Alla fine di ciascun anno gli allievi sono tenuti a superare gli esami delle rispettive materie; alla fine del biennio ottengono un diploma dopo discussione della tesi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1962

GRONCHI BOSCO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 71. - VILLA