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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1962, n. 217

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  25-5-1962

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 83, relativo alla laurea in Fisica, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 83. - Il corso di studi per la laurea in Fisica si distingue in tre indirizzi:
a) indirizzo generale; b) indirizzo applicativo; c) indirizzo didattico.
Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi, per il primo biennio:
1) Fisica generale I;
2) Fisica generale II;
3) Analisi matematica I;
4) Analisi matematica II;
5) Geometria I;
6) Meccanica razionale;
7) Chimica con esercitazioni di laboratorio (per fisici);
8) Esperimentazione fisica (biennale).
Si richiederà inoltre, alla fine del primo biennio, la prova di conoscenza di due lingue straniere fra le seguenti: francese, inglese, tedesco, russo.
I corsi di Fisica I e Fisica II; Analisi I e Analisi II, non sono biennali ma constano di due corsi distinti, l'uno propedeutico all'altro e con esami distinti.
Il corso di Meccanica razionale deve essere distinto da quello destinato agli allievi ingegneri ed in comune con gli allievi matematici.
I corsi 1), 2), 3), 4), 5), 6) sono accompagnati da esercitazioni (non di laboratorio, che ne fanno parte integrante).
I corsi 7) e 8) devono portare i singoli studenti a sperimentare con le proprie mani.
Per ciascuno dei corsi elencati vi è un esame finale. 7
Gli insegnamenti obbligatori per il secondo biennio sono i seguenti:
a) corsi comuni ai tre indirizzi:
1) Struttura della materia;
2) Istituzioni di fisica teorica;
3) Metodi matematici della fisica;
b) corsi per l'indirizzo generale:
4) Fisica superiore;
5) Fisica teorica;
6) Laboratorio di fisica Iª parte;
7) Laboratorio di fisica IIª parte;
8) Corso a scelta di Matematiche superiori (segnati con asterisco nell'elenco delle materie complementari);
9) Corso a scelta di Fisica;
c) corsi per l'indirizzo applicativo:
4) Laboratorio di fisica Iª parte;
5) Laboratorio di fisica IIª parte;
6), 7), 8), 9) Numero 4 corsi da determinare a seconda dell'indirizzo di specializzazione;
d) corsi per l'indirizzo didattico:
4) Complementi di fisica generale Iª parte;
5) Complementi di fisica generale IIª parte;
6) Preparazione di esperienze didattiche Iª parte;
7) Preparazione di esperienze didattiche IIª parte;
8), 9) Numero due corsi a scelta.
I corsi a-1), a-2), a-3), b-4), b-5), d-4), d-5) possono essere accompagnati da esercitazioni che ne fanno parte integrante.
Per ciascuno dei corsi elencati vi è un esame finale.

Elenco (a carattere orientativo) dei corsi complementari di Fisica, da cui potranno essere prescelti quelli lasciati a scelta dello studente:

Acustica;
* Algebra;
* Algebra superiore;
* Analisi funzionale;
* Analisi superiore;
Astrofisica;
Astronomia;
Biofisica;
Calcolo delle probabilità;
Calcoli numerici e grafici;
Chimica fisica;
Chimica organica;
Chimica teorica;
Cibernetica e teoria dell'informazione;
Conduzione elettrica nei gas;
Economia e organizzazione industriale;
Elettrologia Elettronica Elettronica applicata;
Elettrotecnica;
Epistemologia e metodologia;
Fisica dei neutroni;
Fisica dei reattori;
Fisica dell'atmosfera;
Fisica delle particelle elementari;
Fisica dello stato solido;
Fisica matematica;
Fisica nucleare;
Fisica superiore;
Fisica tecnica;
Fisica teorica;
Fisica terrestre <geofisica): ;
Geodesia;
Geologia;
Geometria IIª;
Geometria differenziale;
Geometria superiore;
Istituzioni di analisi superiore;
Istituzioni di fisica nucleare;
Istituzioni di geometria superiore;
Istituzioni di fisica matematica;
Logica matematica;
Matematiche complementari;
Matematiche elementari da un punto di vista superiore;
Matematiche superiori;
Meccanica analitica;
Meccanica quantistica;
Meccanica statistica;
Meccanica superiore;
Mineralogia;
Mineralogia e geologia (per ingegneri);
Misure elettriche;
Onde elettromagnetiche;
Ottica;
Ottica elettronica;
Pedagogia;
Radioastronomia;
Radioattività;
Relatività;
Sismologia;
Spettroscopia;
Storia della fisica;
Strutturistica;
Tecnica del vuoto;
Teoria dei reattori nucleari;
*Teoria delle funzioni;
*Teoria e applicazione delle macchine calcolatrici;
Termodinamica;
Termotecnica.

Propedeuticità e sbarramenti:
Potranno iscriversi ai corsi comuni ai tre indirizzi del II biennio soltanto quegli studenti che abbiano superato Fisica I e II, Analisi matematica I e II.

Esame di laurea:
L'esame di laurea consiste di: un colloquio di cultura generale in fisica; una tesi di laurea scritta alla quale non si richiede necessariamente il carattere di ricerca originale; due tesine su argomenti di Fisica e di Matematica.
Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in Fisica, indipendentemente dallo indirizzo prescelto, del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Art. 90. - Il secondo comma, relativo all'esame di laurea in Fisica è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1962

GRONCHI GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte del conti, addì 4 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 6. - VILLA