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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 155

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli della provincia di Venezia.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  12-5-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958, per il personale dipendente dalle aziende commerciali;
Visto, per la provincia di Venezia, il contratto collettivo integrativo 29 agosto 1959, per il personale dipendente dalle aziende commerciali esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, stipulato tra l'Associazione Commercianti all'Ingrosso di Prodotti Ortofrutticoli ad Agrumi e la Federazione italiana Lavoratori Commercio Ausiliari Turismo - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, l'Unione italiana del Lavoro - U.I.L. -, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 12 della, provincia di Venezia, in data 24 novembre 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Venezia, il contratto collettivo integrativo 29 agosto 1959, relativo al personale dipendente dalle aziende commerciali esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme seno integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purché con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, della, provincia di Venezia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1962

Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 109. - VILLA