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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1840

Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione degli specchi e cristalli della provincia di Pisa.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  3-7-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741; che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto nazionale 28 luglio 1959, per le aziende ed i lavoratori dipendenti che effettuano le così dette seconde lavorazioni del vetro quali: lavorazione, decorazione, posa in opera di vetri, cristalli, specchi, fiale, siringhe, termometri, densimetri e simili, apparecchi per uso scientifico e sanitario, occhi artificiali e simili;
Visto, per la provincia di Pisa, l'accordo collettivo integrativo 8 ottobre 1954, stipulato tra l'Unione Industriale Pisana e la camera Confederale del Lavoro, a Confederazione italiana Sindacati Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Pisa, in data 31 agosto 1960, dello accordo collettivo integrativo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo collettivo integrativo 8 ottobre 1954, relativo alla corresponsione della indennità vestiario ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti la lavorazione degli specchi e cristalli che non forniscono gratuitamente indumenti da lavoro della provincia di Pisa, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso il presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purché con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione degli specchi e dei cristalli della provincia di Pisa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1962

Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 84. - VILLA