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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1833

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese assuntrici delle lavorazioni meccaniche in agricoltura della provincia di Bologna.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  23-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visti, per la provincia di Bologna:
il contratto collettivo 1 agosto 1960, per gli operai dipendenti dalle imprese assuntrici delle lavorazioni meccaniche in agricoltura; il contratto collettivo 1 agosto 1960, e relativa tabella per gli operai dipendenti dalle imprese assuntrici delle lavorazioni meccaniche in agricoltura, esclusa la trebbiatura;
il contratto collettivo 1 agosto 1960, per gli operai addetti ai lavori di trebbiatura del grano;
tutti stipulati tra l'Associazione Provinciale Trebbiatori e Motoaratori e la Federazione Braccianti agricoli, la C.I.S.L. - Braccianti la U.I.L. - Terra;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 19 della provincia di Bologna, in data 6 aprile 1961, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati per la provincia di Bologna:
il contratto collettivo 1 agosto 1960, relativo agli operai dipendenti dalle imprese assuntrici delle lavorazioni meccaniche in agricoltura;
il contratto collettivo 1 agosto 1960, relativo agli operai dipendenti dalle imprese assuntrici delle lavorazioni meccaniche in agricoltura, esclusa la trebbiatura;
il contratto collettivo 1 agosto 1960, relativo agli operai addetti ai lavori di trebbiatura del grano;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese assuntrici delle lavorazioni meccaniche in agricoltura, per la provincia di Bologna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 59. - VILLA