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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1831

Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti dalle imprese vinicole della provincia di Brescia.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  23-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 19430, n. 1027, recante modifiche alla predetta, legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 29 gennaio 1959 per i dipendenti da aziende vinicole pure ed acetiere;
Visto, per la provincia di Brescia, l'accordo collettivo 23 settembre 1959, e relativa tabella, per i dipendenti da aziende vinicole, stipulato tra l'Associazione Provinciale fra Industriali e Commercianti in Vini, Liquori ed Affini e la Confederazione italiana Sindacati lavoratori, la Confederazione Generale italiana Lavoratori, la Unione italiana del Lavoro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 11 della provincia di Brescia, in data 5 luglio 1960, dell'accordo collettivo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo collettivo 23 settembre 1959, relativo ai dipendenti dalle aziende vinicole della provincia di Brescia, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purché compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese vinicole della, provincia di Brescia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 73. - VILLA