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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1823

Norme sul trattamento economico e normativo degli equipaggi arruolati con contratto a compartecipazione.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  20-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 7 dicembre 1956, per gli equipaggi arruolati con contratto a compartecipazione, stipulato tra il Sindacato Generale Armatori, e la Federazione Gente del Mare e la Federazione italiana Lavoratori del Mare, il Sindacato Nazionale Dipendenti Aziende di Navigazione, l'Unione italiana Marittimi; e, in pari data, tra il Sindacato Generale Armatori e la Federazione Nazionale C.I.S.N.A.L.-Mare;
Visto il contratto collettivo nazionale 28 dicembre 1956, per gli equipaggi arruolati con contratto a compartecipazione, stipulato tra la Federazione Nazionale degli Armatori, già Navalpiccolo e la Federazione Gente del Mare, il Sindacato Nazionale Dipendenti Aziende di Navigazione;
Considerata l'identità dei contratti collettivi suddetti;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numeri 22 e 87, rispettivamente in data 1 febbraio 1960 e 6 giugno 1960, dei contratti collettivi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, relativamente agli equipaggi arruolati con contratto a compartecipazione, il contratto collettivo nazionale 7 dicembre 1956 e il contratto collettivo nazionale 28 dicembre 1956, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole, tra loro identiche, dei contratti collettivi anzidetti, annessi in un solo testo al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli equipaggi arruolati con contratto a compartecipazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 1416, foglio n. 50. - VILLA