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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1822

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli della Valle d'Aosta.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  20-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 10 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura;
Visto il contratto collettivo 13 marzo 1959, e relative tabelle, per i salariati e i braccianti agricoli della Valle d'Aosta, stipulato tra l'Associazione Agricoltori e il Sindacato Regionale Salariati e Braccianti Agricoli - C.I.S.L., la Camera del Lavoro - C.G.I.L., il Sindacato Autonomo Valdostano "Travailleurs"; al quale ha aderito l'Unione Regionale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 di Aosta, in data 6 settembre 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per il quali è stato stipulato il contratto collettivo 13 marzo 1959, per i salariati e braccianti agricoli della Valle d'Aosta, sono regolati da norme giuridiche uniforme alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purché compatibili con quelle concernenti la disciplina, nazionale di categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nel contratto di cui al 1° comma dipendenti dalle imprese agricole della Valle d'Aosta

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo i chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 49. - VILLA