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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1821

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema - teatri della provincia di Firenze.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  20-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 13 marzo 1957, per i dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri;
Visto l'accordo collettivo nazionale 12 agosto 1959, er i dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri;
Visti, per la provincia di Firenze:
l'accordo collettivo integrativo 3 maggio 1955, stipulato tra l'Associazione Generale italiana dello Spettacolo e la Federazione italiana Lavoratori dello Spettacolo;
l'accordo collettivo integrativo 22 gennaio 1960, e relative tabelle, stipulato tra la Sezione Provinciale dell'Associazione Nazionale Esercenti Cinema e la Federazione italiana Lavoratori dello Spettacolo, la Federazione Unitaria Lavoratori Spettacolo, la Federazione italiana Autonoma Lavoratori Spettacolo;
l'accordo collettivo integrativo 16 febbraio 1960, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo collettivo integrativo 22 gennaio 1960;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 18 in data 15 marzo 1961, n. 20 in data 25 maggio 1961 della provincia di Firenze e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Firenze, relativamente ai dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri, gli accordi collettivi integrativi 3 maggio 1955, 22 gennaio 1960 e 16 febbraio 1960, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria purché con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri della, provincia di Firenze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei Conti, addì 9 maggio 1962

Atti del Governo, registri n. 146, foglio n. 8. - VILLA