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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1820

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  20-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizie ed affini;
Visto, per la provincia di Cagliari, il contratto collettivo integrativo 29 settembre 1959, stipulato tra la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Cagliari e la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini, la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni ed Affini, la Camera Sindacale Provinciale U.I.L. -; al quale ha aderito la Unione Provinciale - C.I.S.N.A.L. -;
Visto, per la provincia di Nuoro, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, stipulato tra la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Nuoro e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Edilizia - F.I.L.C.A.;
Visto, per la provincia di Sassari, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Cagliari, in data 15 febbraio 1960, n. 1 della provincia di Nuoro, in data 31 marzo 1960, n. 3 della provincia di Sassari, in data 15 agosto 1960, dei contratti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro, costituiti per le attività edili ed affini per le quali sono stati stipulati, relativamente agli operai:
- per la provincia di Cagliari, il contratto collettivo integrativo 29 settembre 1959;
- per la provincia di Nuoro, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959;
- per la provincia di Sassari, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purché con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 47. - VILLA