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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1817

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese per le confezioni in serie della provincia di Palermo.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  20-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 30 settembre 1959, per gli operai dell'industria delle confezioni in serie;
Visto l'accordo 23 novembre 1954, per l'applicazione del conglobamento delle retribuzioni alla Regione Siciliana;
Visto, per la provincia di Palermo, l'accordo collettivo 1 ottobre 1959, stipulato tra la Sezione Industriali dell'Abbigliamento e il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori Abbigliamento - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale della Federazione Unitaria italiana Lavoratori Abbigliamento - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale dell'Unione italiana Lavoratori Abbigliamento - U.I.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Abbigliamento - C.I.S.N.A.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Palermo, in data 15 aprile 1960 dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Palermo, l'accordo 1 ottobre 1959, relativo agli operai dipendenti da aziende esercenti l'industria delle confezioni in serie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purché compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese per le confezioni in serie, della provincia di Palermo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 29. - VILLA