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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1961, n. 1815

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti ai frantoi oleari della provincia di Perugia.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  20-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Perugia, l'accordo collettivo novembre 1958, per i lavoratori addetti ai frantoi oleari, stipulato tra l'Associazione Provinciale Frantoiani, l'Associazione Industriali, l'Unione Provinciale Agricoltori e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, Unione italiana del Lavoro; e, in data 20 novembre 1958, tra l'Unione Provinciale Agricoltori, l'Associazione Industriali e l'Unione Provinciale - C.I.S.N.A.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 10 alla provincia di Perugia, in data 5 aprile 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero il lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Perugia, l'accordo collettivo 18 novembre 1958, relativo ai lavoratori addetti ai frantoi oleari, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti ai frantoi oleari della provincia di Perugia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 56. - VILLA