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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1806

Norme sul trattamento di mensa per i dipendenti dalle imprese che effettuano la seconda lavorazione dei vetro della provincia di Bari.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  19-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto nazionale collettivo di lavoro 28 luglio 1959, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende che effettuano le cosiddette seconde lavorazioni del vetro quali: lavorazione, decorazione, posa in opera di vetri, cristalli, specchi, fiale, siringhe, termometri, densimetri e simili, apparecchi per uso scientifico e sanitario, occhi artificiali e simili;
Visto, per la provincia di Bari, l'accordo collettivo 18 marzo 1954, relativo alla indennità di mensa, per i dipendenti dalle aziende che effettuano la seconda lavorazione del vetro, stipulato tra il Gruppo Provinciale Industriali Vetrai e il Sindacato Vetrai della C.G.I.L., il Sindacato Vetrai della U.I.L., l'Unione Sindacale Provinciale della C.I.S.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 11, della provincia di Bari, in data 30 luglio 1960, dello atto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo collettivo 18 marzo 1954, relativo alla indennità di mensa per i dipendenti dalle aziende che effettuano la seconda lavorazione del vetro nella provincia di Bari, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purché compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese esercenti la seconda lavorazione del vetro nella provincia di Bari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 44. - VILLA