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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1803

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai addetti al carico e scarico dei forni dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi della provincia di Gorizia.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  19-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 18 dicembre 1957, per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di laterizi;
Visto, per la provincia di Gorizia, l'accordo collettivo 21 novembre 1958, sulle condizioni e norme di lavoro per gli operai addetti al carico e scarico dei forni per i materiali laterizi, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, l'Unione italiana, Lavoratori - U.I.L. -, cui ha aderito, in data 2 ottobre 1959, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori:
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Gorizia, in data 9 luglio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato per la provincia di Gorizia, l'accordo collettivo 21 novembre 1958, relativo alle condizioni e norme di lavoro per gli operai addetti al carico e scarico dei forni per i materiali laterizi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purché compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai addetti al carico e scarico dei forni, dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi della provincia di Gorizia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 43. - VILLA