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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1800

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle scuderie di cavalli da corse al galoppo.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire i minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 14 luglio 1959, per i dipendenti dalle scuderie di cavalli da corse al galoppo, stipulato tra la Federazione Nazionale delle Associazioni Proprietari Cavalli da Corse al Galoppo e l'Associazione Allenatori Alta Italia, la Associazione Allenatori Centro-Sud, il Sindacato Nazionale Lavoratori dell'Ippica;
Visto il verbale d'accordo in pari data per la determinazione dei nuovi minimi retributivi richiamato dal predetto contratto collettivo ed allo stesso allegato;
Visto l'accordo collettivo in pari data, aggiuntivo al predetto contratto collettivo nazionale, stipulato tra le medesime parti;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 148 del 19 aprile 1961, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, in data 6 luglio 1959, il contratto collettivo nazionale e l'accordo aggiuntivo, relativi ai dipendenti dalle scuderie di cavalli da corsa al galoppo sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, nonché alle clausole richiamate dal contratto collettivo nazionale ed allo stesso allegate, del verbale di accordo indicato nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle scuderie di cavalli da corse al galoppo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alle Corte dei conti, addì 4 maggio 1962.

Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 17. - VILLA