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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1799

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Pisa e del comune di Vicopisano.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14: luglio 1959, n. 741;
Visti, per la provincia di Pisa:
- l'accordo collettivo 23 dicembre 1946, per la sistemazione salariale dei dipendenti da aziende artigiane;
- l'accordo collettivo 1 luglio 1947, per l'aggiornamento del trattamento salariale dei dipendenti da aziende artigiane;
- l'accordo collettivo 1 dicembre 1947, per la corresponsione della gratifica natalizia ai dipendenti da aziende artigiane;
tutti stipulati tra l'Associazione dell'Artigianato e la Camera Confederale del Lavoro;
- l'accordo collettivo 13 luglio 1956, relativo alla rivalutazione dell'indennità di contingenza per i dipendenti da aziende artigiane, stipulato tra l'Associazione dell'Artigianato, la Federazione Provinciale dell'Artigianato, l'Associazione Provinciale degli Artigiani Libera e Indipendente e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L -, la Camera Sindacale - U.I.L. -;
Visto, per il comune di Vicopisano, l'accordo collettivo 11 febbraio 1957, relativo al trattamento economico per i lavoratori dipendenti da fabbriche artigiane di terraglia e ceramica, stipulato tra l'Associazione dell'Artigianato e la Camera Confederale del Lavoro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Pisa, in data 29 agosto 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività artigiane per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Pisa:
- l'accordo collettivo 23 dicembre 1940, relativo alla sistemazione salariale dei dipendenti da aziende artigiane;
- l'accordo collettivo i luglio 1947, relativo all'aggiornamento del trattamento salariale dei dipendenti da aziende artigiane;
- l'accordo collettivo 1 dicembre 1947, relativo alla corresponsione della gratifica natalizia ai dipendenti da aziende artigiane;
- l'accordo collettivo 13 luglio 1956, relativo alla rivalutazione dell'indennità di contingenza per i dipendenti da aziende artigiane;
- per il comune di Vicopisano, l'accordo collettivo 11 febbraio 1957, relativo al trattamento economico per i lavoratori dipendenti da fabbriche artigiane di terraglia e ceramica;
sono regolati da norme, giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purché compatibili, per quanto riguarda le attività artigiane per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale di categoria.
I minimi di trattamento economico e normativi così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attività indicate negli accordi di cui al primo comma, della provincia di Pisa e del comune di Vicopisano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO Visto il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 16. - VILLA