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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1797

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle province di Genova, Imperia, La Spezia, Savona.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico 3 normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 26 luglio 1956, per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione;
Visti, per la provincia di Genova:
- il contratto collettivo 6 agosto 1948, stipulato tra l'Associazione Provinciale Panificatori ed il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri;
- il contratto collettivo integrativo 11 agosto 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale Panificatori ed il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri - C.G.I.L., la Federazione Provinciale Lavoratori Alimentaristi - C.I.S.L. -; cui ha aderito, in data 19 ottobre 1960, il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri - C.I.S.N.A.L. -;
Visto, per la provincia di Imperia, il contratto collettivo integrativo 25 settembre 1959, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione Provinciale Panificatori ed il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri - C.G I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L.;
Visti, per la provincia di La Spezia:
- il contratto collettivo 15 novembre 1950, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e la Federazione Provinciale Lavoratori Industrie Alimentari - C.G.I.L. -;
- l'accordo collettivo 9 gennaio 1959, stipulate tra il Sindacato Provinciale Panificatori e la Federazione Provinciale Lavoratori Industrie Alimentari - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;
Visti, per la provincia di Savona:
- l'accordo collettivo 27 giugno 1956, stipulato tra l'Associazione Provinciale Panificatori e la Lega Provinciale Lavoranti Panettieri C.G.I.L. -, la Federazione Unitaria Prodotti Industrie Alimentari - C.I.S.L. -;
- il contratto collettivo integrativo 1 luglio 1958, stipulato tra l'Associazione Provinciale Panificatori e la Lega Lavoranti Panettieri C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Unione italiana del Lavoro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 12 della provincia di Genova, in data 7 maggio 1960, n. 15 della provincia di Imperia, in data 14 novembre 1960, n. 22 della provincia di La Spezia, in data 28 settembre 1960, n. 6 della provincia di Savona, in data 30 luglio 1960, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della, previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, relativamente ai lavoranti panettieri:
- per la provincia di Genova, il contratto collettivo integrativo 6 agosto 1945, il contratto collettivo integrativo 11 agosto 1959;
- per la provincia di Imperia, il contratto collettivo integrativo 25 settembre 1959;
- per la provincia di La Spezia, il contratto collettivo integrativo 15 novembre 1950, l'accordo collettivo 9 gennaio 1959;
- per la provincia di Savona, l'accordo collettivo 27 giugno 1956, il contratto collettivo integrativo 1 luglio 1958;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purché compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle province di Genova Imperia, La Spezia, Savona.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 2. - VILLA