stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1793

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dagli esercizi teatrali della provincia di Belluno.

nascondi
vigente al 13/05/2026
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal:  14-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1951 per gli operai dipendenti dagli esercizi teatrali e dalle compagnie teatrali;
Visto, per la provincia di Belluno, l'accordo collettivo 16 gennaio 1959, stipulato tra la Rappresentanza delle Aziende Esercenti Spettacoli Teatrali e il Sindacato Provinciale della Federazione Unitaria Lavoratori Spettacolo - C.I.S.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Belluno, in data 3 febbraio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale 6 stato stipulato, per la provincia di Belluno, l'accordo collettivo 16 gennaio 1959, relativo ai dipendenti dagli esercizi teatrali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della, categoria, purché con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dagli esercizi teatrali della provincia di Belluno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 261 dicembre 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 20. - VILLA