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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1792

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Verona.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  14-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 11 luglio 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei;
Visto, per la provincia di Verona, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, stipulato tra il Sindacato Provinciale industrie del Marmo e il Sindacato Provinciale Lavoratori Industrie Estrattive, il Sindacato Provinciale della Federestrattive - C.I.S.L., il Sindacato Lavoratori Industrie Estrattive - U.I.L. - e, in pari data, tra, il Sindacato Provinciale Industria del Marmo e il Sindacato Provinciale Lavoratori, Industrie Estrattive - C.I.S.N.A.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 10, della provincia di Verona, in data 19 novembre 1960 del contra lo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività, per le quali è stato stipulato, per la provincia di Verona, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, relativo agli operai dipendenti dalle imprese di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purché con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Verona.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 19562.

Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 15. - VILLA