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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1791

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese del legno della provincia di Gorizia.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  14-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959, per gli operai delle industrie dei prodotti del legno e del sughero;
Visto, per la provincia di Gorizia, il contratto collettivo integrativo 1 agosto 1960, relativo ai lavoratori dipendenti dalla industria della lavorazione del legno, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali, l'Associazione Industriali di Monfalcone e la l'Unione Sindacale Provinciale, la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione italiana Lavoratori, al quale ha aderito la Confederazione Nazionale Sindacato Nazionale Lavoratori;
Vista la sua pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 10 della provincia di Gorizia, in data 30 maggio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previedenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Gorizia, il contratto collettivo integrativo 1 agosto 1960, relativo ai lavoratori dipendenti dal la industria della lavorazione del legno, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purché con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese del legno della provincia di Gorizia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 13. - VILLA