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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1790

Norme sul trattamento economico e normativo di lavoratori agricoli della provincia di Bolzano.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  14-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1969, per salariati fissi dell'agricoltura;
Visto, per la provincia di Bolzano, il contratto collettivo 15 settembre 1959, e relativi allegati per i lavoratori agricoli, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e della Federazione Provincia Salariati Braccianti Agricoli e Giardinieri - C.I.S.L. -; al quale hanno aderito in data, 29 settembre 1959, l'Unione italiana del Lavoro e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -;
Vista, la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 12 della provincia di Bolzano, in data 6 marzo 1961, del contratto sopra, indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali e stato stipulato, per la provincia di Bolzano, il contratto collettivo 15 settembre 1959 relativo ai lavoratori agricoli, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purché compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nel contratto di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese agricole della provincia di Bolzano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 12. - VILLA