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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1788

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Cuneo.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  14-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai Lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visti, per la provincia di Cuneo:
- l'accordo collettivo 3 aprile 1946, per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra l'Associazione Autonoma Artigiani e la Camera del Lavoro;
- l'accordo collettivo 3 gennaio 1947, e relativa tabella, per la perequazione dei salari per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo collettivo 3 aprile 1946;
- l'accordo collettivo 7 luglio 1953, per l'indennità di contingenza da corrispondere ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane;
- l'accordo collettivo 19 giugno 1956, per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane metalmeccaniche ed affini;
- l'accordo collettivo 19 giugno 1956, per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane del legno e affini;
- l'accordo collettivo 1 luglio 1956, per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane edili ed affini;
- l'accordo collettivo 18 luglio 1956, per lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane del marmo, pietra, cemento e affini;
- l'accordo collettivo 22 agosto 1958, per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane esercenti autotrasporti;
- l'accordo collettivo 22 agosto 1958, per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane chimiche e delle materie plastiche;
- l'accordo collettivo 22 agosto 1958, per i lavoratori dipendenti delle aziende artigiane del gruppo sarti ed affini;
- l'accordo collettivo 22 agosto 1958, per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane grafiche;
- l'accordo collettivo 22 agosto 1958, per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane per la lavorazione di calzature, pelli, cuoio, ed affini e succedanei;
tutti stipulati tra l'Associazione Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale - U.I.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numeri 12, 13, 15, 10, 7, 8, 9, 11, 6, 5, 4, 2 della provincia di Cuneo, in data 16 aprile 1960, degli accordi collettivi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività artigiane per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Cuneo:
- l'accordo collettivo 3 aprile 1946, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane;
- l'accordo collettivo 3 gennaio 1947, relativo alla perequazione dei salari per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane;
- l'accordo collettivo 7 luglio 1953, relativo all'indennità di contingenza da corrispondere ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane;
- l'accordo collettivo 19 giugno 1956, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane metalmeccaniche e affini;
- l'accordo collettivo 19 giugno 1956, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane del legno e affini l'accordo collettivo 18 luglio 1956, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane edili ed affini;
- l'accordo collettivo 18 luglio 1956, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane del marmo, pietra, cemento e affini;
- l'accordo collettivo 2,2 agosto 1958, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane esercenti autotrasporti;
- l'accordo collettivo 22 agosto 1958, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane chimiche e delle materie plastiche;
- l'accordo collettivo 22 agosto 1958, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane del gruppo sarti e affini - l'accordo collettivo 22 agosto 1958, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane grafiche;
- l'accordo collettivo 22 agosto 1958, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane per la lavorazione di calzature, pelli, cuoio ed affini e succedanei;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purché compatibili, per quanto riguarda le attività artigiane per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attività indicate negli accordi collettivi di cui al primo comma, della provincia di Cuneo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1962.

Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 10. - VILLA