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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1787

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Benevento, Chieti, Macerata, Potenza, Roma, Salerno, Teramo.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  13-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visti la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 26 luglio 1956, per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione;
Visto per la provincia di Ancona, l'accordo collettivo 18 aprile 1957, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e la Federazione italiana Lavoratori Alimentari; e in pari data, tra il Sindacato Provinciale Panificatori e, la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Alimentari, l'Unione italiana Lavoratori Alimentari;
Visto, per la provincia di Ascoli Piceno, il contratto collettivo 24 maggio 1954, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e il Sindacato Provinciale Panettieri - C.I.S.L -;
Visto per la Provincia di Benevento, il contratto collettivo 13 luglio 1957, stipulato tra la Federazione Provinciale Panificatori e la Federazione Provinciale Lavoratori Industrie Alimentari, la Unione Sindacale Provinciale;
Visto, per la provincia di Chieti, il contratto collettivo integrativo 4 luglio 1937, stipulato tra il Sindacato Provinciali Panificatori e il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri - C.I.S.L.;
Visto per la Provincia di Macerata, l'accordo collettivo integrativo 26 settembre 1938, stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiani, la Federazione Provinciale Artigiani e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la camera confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.;
Visto, per la provincia di Potenza, il contratto collettivo di marzo 1955 e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione Provinciale Commercianti e l'Unione Sindacale, Provinciale - C.I.S.L.
- la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -,- la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;
Visto per la provincia di Roma, il contratto collettivo integrativo 22 luglio 1959, e relative tabelle stipulata tra l'Associazione Provinciale Panificatori e la Federazione Provinciale Alimentari, il Sindacato Provinciale Operai Panettieri: e in pari data tra la Associazione Provinciale Panificatori e il Sindacato Provinciali Lavoratori Panettieri - C.I.S.N.A.L. -;
Visto, per la provincia di Salerno, l'accordo collettivo integrativo 30 maggio 1959, stipulato fra l'Associazione Autonoma Artigiana Panificatori e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.;
Visto, per la provincia di Teramo, l'accordo collettivo 15 marzo 1952, stipulato tra l'Unione Provinciale dei Commercianti e il Sindacato Provinciale Lavoratori Panettieri - C.G.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 3 della provincia di Ancona, in data 16 Aprile 1960, n. 5 della provincia di Ascoli Piceno, in data 30 luglio 1960, n. 2 della provincia di Benevento in data 6 maggio 1960, n. 3 della provincia di Chieri in data 11 luglio 1960, n. 3 della provincia di Macerata, in data 3 giugno 1960, n. 3 della provincia di Potenza, in data 22 aprile 1960, n. 22 della provincia di Roma, in data 24 novembre 1960, n. 2 della provincia di Salerno, in data 27 aprile 1960, n. 2 della provincia di Teramo in data 25 marzo 1960, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per la quale sono stati stipulati:
- per la provincia di Ancona, il contratto collettivo 8 aprile 1937;
- per la provincia di Ascoli Piceno, il contratto collettivo 24 maggio 1931;
- per la provincia di Benevento, il contratto collettivo 13 luglio 1937;
- per la provincia di Chieti, il contratto collettivo 4 luglio 1957;
- per la provincia di Macerata, il contratto collettivo integrativo, 26 settembre 1958;
- per la provincia di Potenza, il contratto collettivo 21 settembre 1958;
- per la provincia di Roma, il contratto collettivo integrativo 22 luglio 1959;
- per la provincia di Salerno, il contratto collettivo integrativo 24 maggio 1959;
- per la provincia di Teramo, il contratto collettivo 13 marzo 1952;
sono regolabili da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purché compatibili con quelle concerla disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Benevento, Chieti, Macerata, Potenza, Roma, Salerno e Teramo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1691

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 35. - VILLA